Agricoltura: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre
Inps, Circolare 23.12.2013 n.181
INPS
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 23/12/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 181 e, per conoscenza,
Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita": diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. Istruzioni operative aziende agricole.
1.Premessa Con circolare n. 40 del 14/3/2013 è stato descritto il quadro normativo e l'ambito di applicazione del congedo obbligatorio ( un giorno) e congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre ( due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per una corretta denuncia sul modello DMAG, a decorrere dalla competenza del I trimestre 2013, delle giornate di congedo fruite, nel corso del trimestre, per i soli OTI. Per ogni questione di carattere normativo si rimanda alla suddetta circolare.
2. Integrazione del modello DMAG-Unico e modalità operative per usufruire della compensazione delle somme a titolo di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente.
Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni in oggetto, potranno indicare, attraverso una denuncia di tipo P (principale) S (sostitutiva) V (di variazione), per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipazione, nel quadro "F", relativamente al "tipo retribuzione ", una delle seguenti lettere:
B Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di "congedo obbligatorio " del padre lavoratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92. D Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di "congedo facoltativo " del padre lavoratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per ciascuna di esse occorrerà, inoltre, avvalorare: - campo "giorni" - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione, - campo "retribuzione" l'importo delle prestazioni anticipate per l'evento di cui alle lettere di nuova istituzione. Qualora il permesso sia di tipo orario, occorrerà indicare il numero delle ore nel campo "Ore PT GOR". Come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: " il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda". In merito alle modalità di compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto descritto nella circolare n. 118/2007.
Il Direttore Generale Nori
LaPrevidenza.it, 07/01/2014