sabato, 03 giugno 2023

La nullità della fideiussione omnibus

Corte di Appello di Bari, sentenza 19/05/2020, n. 730

 

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 730 del 19 maggio 2020, ha stabilito la nullità totale del contratto fideiussorio ritenendo che lo “schema di fideiussione omnibus oggetto dell’intesa vietata assolva ad una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”, funzione che “verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema”.

In buona sostanza, senza le clausole nulle, l’Istituto di Credito non avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione “indennitaria” e di garanzia del cd. “effetto solutorio definitivo” sarebbe inevitabilmente venuta meno, facendo perdere all’Istituto di Credito l’interesse al rilascio della garanzia.

La Corte, con il provvedimento innanzi indicato, afferma che “se così non fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui le banche, nonostante le prescrizioni emanate dalla Banca d’Italia, abbiano continuato a richiedere il rilascio di fideiussioni mediante i moduli contrattuali contenenti le clausole nulle”.

L’obiettivo è quello di rimuovere gli effetti che l’intesa ha prodotto sul mercato e tale soluzione risulta essere coerente con l’imperatività delle norme a tutela della concorrenza, tutelando gli interessi generali che queste perseguono. 

La diversa soluzione lascerebbe sopravvivere tutti gli effetti che l’intesa ha prodotto sul mercato in termini di contratti stipulati “a valle”, risultando poco coerente con gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale che sono propri del diritto antitrust.

Con la sentenza n. 730 del 19 maggio 2020 la Corte di Appello di Bari ha voluto dare totale continuità all’orientamento dell’ABF di Milano del 4 luglio 2019 favorevole alla nullità totale del contratto fideiussorio.

 

Avv. Viviana Rita Cellamare

 

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Corte d'Appello Bari Sez. II, Sent., 19-05-2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BARI

- SECONDA SEZIONE CIVILE-

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

dott. Egiziano di Leo - presidente

dott. Matteo Antonio Sansone - consigliere

dott. ssa Carmela Romano - consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016

tra

E.G., A.G., M.C.G., A.G., A.M., elettivamente domiciliati in Bari, via Toma n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Baldassarre, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco D'Ambrosio, giusta procura in atti

appellanti principali e appellati incidentali

e

B. s.p.a., elettivamente domiciliata in San Severo, via Reggio n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Valentino Damone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

appellata ed appellante incidentale

Curatela Fallimento A. s.r.l., contumace

appellata

S. s.p.a., quale procuratrice della S.G. s.p.a., elettivamente domiciliata in San Severo, via Reggio n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Valentino Damone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

interventrice ex art. 111 c.p.c.

Svolgimento del processo

Emesso, su ricorso di B. s.p.a., nei confronti della A. s.r.l., quale debitrice principale, e di E.G., A.G., M.C.G., A.G. e A.M., in qualità di fideiussori, decreto ingiuntivo n. 96/05 del 17.5.05, per il pagamento delle somme di Euro1.552,18 quale saldo di conto corrente, Euro26.569,72 per cinque ricevute bancarie insolute e Euro69.576,40 per rate di mutuo non pagate, con citazione del 5.7.05 gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto, chiedendone la revoca.

Con sentenza n. 707/16 del 7.3.16, il Tribunale di Foggia ha dichiarato improcedibile la domanda di pagamento nei confronti della A. s.r.l. intanto fallita, revocando il decreto ingiuntivo rispetto alla Curatela del fallimento della A. s.r.l., mentre ha, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dagli altri ingiunti, condannato costoro al pagamento in favore della opposta B. s.p.a. della (minor) somma di Euro96.146,12, oltre interessi, ed ha infine disposto la compensazione delle spese giudiziali, per intero nei rapporti con la Curatela e per 1/3 nei rapporti con gli opponenti, condannati a rifondere all'opposta la restante parte (2/3).

Con citazione del 29.4.16, hanno proposto appello avverso la sentenza E.G., A.G., M.C.G., A.G. ed A.M., chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale accoglimento della loro opposizione, se del caso previa integrazione dell'istruttoria, con vittoria di spese di lite.

Costituendosi, B., oltre a chiedere il rigetto dell'appello, ha proposto appello incidentale per sentir condannare gli opponenti al pagamento dell'ulteriore somma (rispetto a quelle, già riconosciute in primo grado, di Euro26.569,72 e di Euro69.576,40) di Euro1.552,18 o, in subordine, di Euro535,71, quale saldo di conto corrente, oltre interessi, con vittoria di spese giudiziali.

Con comparsa del 13.12.19, ha spiegato intervento nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la S. s.p.a., quale procuratrice della S.G. s.p.a., quest'ultima in qualità di cessionaria del credito per cui è causa, chiedendo l'estromissione di B. s.p.a., di cui ha fatto proprie richieste e conclusioni.

All'udienza del 20.12.19, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia della Curatela del fallimento A. s.r.l., è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sospesi dal 9.3 all'11.5.2020 ai sensi degli artt. 83, co. 2, D.L. n. 18 del 2020 e 36, co. 1, D.L. n. 23 del 2020.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Curatela del fallimento A. s.r.l., la quale, ancorché ritualmente citata, non si è costituita.

Col primo motivo di appello, si censura la violazione dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1346, 1321 e 1326 c.c., per aver il giudice esteso la garanzia fideiussoria anche al mutuo fondiario del 23.11.00, sulla base del generico riferimento della fideiussione alle "operazioni bancarie di qualunque natura", come tale inidoneo a comprendere anche il contratto di mutuo, risultando altrimenti la fideiussione nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

Col secondo motivo di appello, si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.1851 c.c. e all'art. 115 c.p.c., per non aver il tribunale dichiarato l'estinzione del debito nonostante la prova della costituzione in pegno della somma di Euro102.249,61, fatto peraltro non contestato dalla banca, sulla quale gravava l'onere di dimostrare di non aver disposto di tale somma e di averla restituita al debitore.

Col terzo motivo di appello, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1418 c.c. in relazione all'art. 644 c.p., per non aver il tribunale accertato l'applicazione di tassi usurari nel rapporto di conto corrente, da cui sarebbe scaturita la non debenza di interessi ai sensi dell'art. 1815, 2 co., c.c.

Con un unico motivo di appello incidentale, B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per non aver il tribunale riconosciuto come dovuta la somma di Euro1.552,18, richiesta a titolo di saldo di conto corrente, ancorché - a detta dell'appellante - spettasse ai debitori fornire la prova dell'inesistenza di causa giustificativa dei contestati addebiti (per interessi e c.m.s.).

All'udienza di precisazione delle conclusioni, gli appellanti principali hanno eccepito la nullità, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni da essi rilasciate in favore di B. a garanzia delle esposizioni debitorie della A. srl, e quindi anche dei debiti per cui è causa.

L'eccezione è fondata e va accolta, assorbiti gli altri motivi di appello principale, respinto l'appello incidentale.

Già nel 2017, con ordinanza n. 29810 del 12 dicembre, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità del patto fideiussorio concluso in conformità ad un'intesa restrittiva della concorrenza (relativa ad alcune norme bancarie uniformi Abi in materia di fideiussioni omnibus), a prescindere dalla anteriorità del patto rispetto all'accertamento dell'illiceità dell' intesa da parte dell'autorità preposta all'applicazione della disciplina antitrust (all'epoca, la B.D.), ritenendo rilevante solo che l'intesa a "monte" fosse antecedente rispetto alla negoziazione a "valle", di modo che l'illecito anticoncorrenziale travolgesse il negozio concluso in conformità allo stesso.

Il dato di partenza è, perciò, costituito dall'aver la fideiussione recepito disposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'associazione bancaria per la stipula delle cd. fideiussioni omnibus (segnatamente, artt. 2,6,8) che, "nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme" dalle proprie associate, sono state giudicate in contrasto con l'art. 2, 2 comma, lett. a), L. n. 287 del 1990 dalla B.D., nella qualità di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, la quale, nel suddetto (Provv. n. 55 del 2 maggio 2005), ha altresì stabilito che l'ABI emendasse le proprie circolari dalle disposizioni vietate.

Pertanto, seguendo il ragionamento della S.C., ogni qual volta il contratto di fideiussione costituisca l'applicazione del suddetto schema ABI, quel patto, ancorché anteriore al 2 maggio 2005, va dichiarato nullo.

A tale conclusione si approda nell'evidenza che, come già precisato nell'arresto delle sezioni unite n. 2207 del 2005, "la legge 'antitrust' 10 ottobre 1990 n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il c.d. contratto 'a valle' costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti".

In definitiva, ritiene la S.C. che il giudice non possa escludere la nullità di un contratto di fideiussione per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'autorità indipendente, "poiché, se la violazione "a monte" è stata consumata anteriormente alla negoziazione "a valle", l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 legge antritrust)".

Tali princìpi sono stati successivamente ribaditi con la più recente sentenza n. 13846 del 22.5.19, secondo cui "ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato": ciò che conta è solo che gli "artt. 2, 6 e 8 ... costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata", ovvero che, inserendo tali disposizioni nei contratti (a valle), si attuino gli effetti della condotta illecita.

Del resto, affermare la sopravvivenza nei contratti "a valle" di una clausola oggetto di un'intesa vietata significherebbe eludere la normativa a tutela della concorrenza, che, come già detto, non è diretta soltanto agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato, ovvero in generale a chiunque possa risentire di uno specifico pregiudizio in conseguenza del venir meno della competitività del mercato, consumatore o imprenditore che sia.

Non avrebbe, quindi, alcun senso affermare la nullità dell'intesa e, allo stesso tempo, la validità dei contratti stipulati in sua esecuzione.

Si ritiene, pertanto, che "l'obiettivo della più ampia possibile eliminazione degli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato sia quello decisamente più coerente con l'imperatività delle norme a tutela della concorrenza e con la tutela degli interessi generali che queste perseguono", come efficacemente sottolineato in una recente pronuncia dell'A. di M. del 4 luglio 2019, secondo cui la diversa soluzione, che si limiti ad eliminare, con la comminatoria di nullità, il vincolo giuridico nascente dall' intesa illecita (ed a sanzionare i colpevoli partecipanti), ma lasci sopravvivere intatti tutti gli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato in termini di contratti stipulati a valle dell'intesa stessa, "appare sicuramente molto poco coerente con gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale che sono propri del diritto antitrust".

Tanto premesso in linea teorica, occorre a questo punto verificare se ricorra, nel caso di specie, la condizione per l'applicazione dei sin qui richiamati princìpi di diritto, ovvero la corrispondenza tra l'oggetto dell'intesa riconosciuta come illecita ed il contenuto del contratto stipulato a valle.

La risposta al quesito è agevolmente affermativa.

Ed invero, costituisce dato pacifico, oltre che documentato (v. contratti di fideiussione, all. fasc. appellata), che la banca abbia sottoposto agli odierni appellanti un modulo negoziale includente disposizioni (clausole sub artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione del 5.7.04) identiche a quelle sub nn. (...),(...),(...) dello schema contrattuale predisposto dall'ABI giudicate contrarie all'art.2, co. 2, lett. a, L. n. 287 del 1990, perché oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo quanto accertato dalla B.D., nel su richiamato Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, le cui risultanze sono pienamente utilizzabili nel presente giudizio, anzi non possono rimettersi in discussione, in considerazione del ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico (sul punto, cfr. Cass. 13846/19, cit.).

Opinare diversamente, teorizzando "la profonda cesura tra contratto a monte e contratto a valle, per derivarne che, in via generale, la prova dell'uno non può mai costituire anche prova dell'altro", equivarrebbe "a negare l'intero assetto, comunitario e nazionale, della normativa antitrust, la quale è posta a tutela non solo dell'imprenditore, ma di tutti i partecipanti al mercato" (Cass. 2305/07).

Deve, quindi, darsi per assodato che la fideiussione in oggetto, riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI, abbia dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale illecita, in quanto vietata ai sensi dell'art. 2 L. n. 287 del 1990, senza che vi sia alcuna ragione per accertare in questa sede se le disposizioni di cui allo schema ABI abbiano o meno trovato uniforme applicazione, trattandosi di aspetto (anche questo) già vagliato dalla B.D. nel citato Provv. del 2 maggio 2005, che ne dà atto al par. 93 ("Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI"), ed ancora al par. 60 ("L'esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, pertanto, ha posto in evidenza come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria").

Peraltro, l'uniformità di comportamento non rappresenta un elemento essenziale dell'illiceità dell'intesa, dal momento che l'art. 2, comma 2, della L. n. 287 del 1990 vieta e sanziona con la nullità le intese che abbiano una restrizione della concorrenza anche solo per oggetto, e non necessariamente anche per effetto, quindi - in linea astratta - anche quelle che nessuno dei cartellisti avesse ad applicare.

Del resto, se così non fosse, il mancato accertamento della ricorrenza di tale elemento avrebbe dovuto imporre alla B.D. un provvedimento di assoluzione (per mancata completa prova dell'esistenza di un'intesa illecita), mentre così non è stato, avendo l'autorità garante della concorrenza incontrovertibilmente accertato il carattere illecito dell'intesa alla base dell'inserimento di quelle specifiche disposizioni nello schema di contratto adottato dall'ABI.

Tutt'al più, l'accertamento della ricorrenza dell'uniformità del comportamento potrebbe avere rilevanza solo ove fosse necessario dimostrare l'esistenza dell'accordo (esplicito o tacito) costitutivo dell'intesa, ma non è il caso di specie, in cui (giova ribadirlo) tale circostanza risulta positivamente accertata dalla B.D..

Resta, invece, da stabilire in quali termini l'illecito anticoncorrenziale travolga il contratto cd. a valle, e segnatamente se ne derivi la nullità dell'intero contratto o delle sole clausole in questione.

Questa corte ritiene, pur nella consapevolezza di una giurisprudenza che sul punto appare fortemente divisa, di dar continuità all'orientamento - già espresso con gli arresti del 21 marzo 2018 (sent. n. 526), del 15 gennaio 2020 (sent. n. 45) e del 4 marzo 2020 (sent. n. 522) - favorevole alla nullità totale del contratto (nello stesso senso, cfr. anche App. Firenze, 18 luglio 2018; App. Roma, 26 luglio 2018; T. Salerno, 23 agosto 2018; T. Fermo, 24 settembre 2018; T. Bolzano, 19 dicembre 2018; T. Belluno, 31 gennaio 2019; T. Pesaro, 21 marzo 2019; T. Siena, 14 maggio 2019; T. Taranto, 8 agosto 2019), per le ragioni che si vengono ad esporre.

Innanzitutto, bisogna muovere dalla considerazione che l'indagine sulla presumibile volontà dei contraenti ha senso solo se calata nel contesto "che sarebbe esistito in assenza dell'atto principale colpito da nullità e, quindi, su un mercato non falsato dalla presenza dell'intesa": "la domanda che, nel caso di specie, occorre porsi è se in un mercato ragionevolmente concorrenziale (non falsato dalla presenza dell'intesa nulla) i contraenti avrebbero raggiunto ugualmente l'accordo sul contenuto del contratto pur mutilato delle clausole in questione" (in termini, provv. A.M. del 4.7.19, cit.).

La risposta è inevitabilmente negativa, trattandosi di clausole che in tanto sono state giudicate dalla B.D. lesive della concorrenza in quanto incidono su aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore "le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa".

Secondo detta Autorità di vigilanza, infatti, non necessariamente la standardizzazione contrattuale produce effetti anticoncorrenziali: ciò avviene solo quando gli schemi uniformi "ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti" (v. parr. 94 ss. del provvedimento citato).

Se, quindi, la B.D. ha ritenuto di vietare le clausole in oggetto è perché queste, imponendo al garante (oneri diversi da quelli stabiliti dalle norme del codice civile, quali) la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt. 2 e 8), alterano significativamente l'assetto equilibrato degli interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione.

Peraltro, dell'essenzialità di tali clausole non fa mistero neppure la stessa ABI, che, nel difendere il mantenimento della clausola c.d. "di reviviscenza" sub art. 2, sostiene si tratti di disposizione senza la quale non potrebbe attuarsi la peculiare funzione della fideiussione omnibus, ovvero quella di "garantire alla banca l'effetto solutorio definitivo", che "non potrebbe dirsi compiutamente realizzato qualora il pagamento del debitore fosse annullato, dichiarato inefficace o revocato" (v. par. 31 provv. B.D. n. 55/05).

Allo stesso modo, sempre secondo l'ABI, "la funzione indennitaria della fideiussione omnibus giustifica anche la previsione dello schema che sancisce la sopravvivenza della garanzia a fronte dell'invalidità dell'obbligazione principale. Il fideiussore, infatti, anche quando il vincolo del debitore fosse dichiarato invalido, dovrebbe garantire l'obbligo di restituzione delle somme erogate dalla banca, in modo da evitare un ingiustificato arricchimento del debitore ai danni della stessa" (v. argomentazioni ABI, sub par. 32 cit. provv. B.I.).

Ritiene, perciò, questa corte che lo schema di fideiussione omnibus oggetto dell'intesa vietata assolva ad una "funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile", funzione che "verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema" (v. par. 36 cit. provv. B.I.).

In definitiva, senza le clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione "indennitaria" e di garanzia del cd. "effetto solutorio definitivo" sarebbe inevitabilmente venuta meno, facendo così perdere alla banca l'interesse al rilascio della garanzia.

D'altronde, se così non fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui le banche, nonostante le prescrizioni emanate dalla B.D., abbiano continuato a richiedere il rilascio di fideiussioni mediante i moduli contrattuali contenenti le clausole nulle.

Né può, in senso contrario, semplicisticamente affermarsi che la banca avrebbe preferito comunque stipulare il contratto, pur emendato dalle clausole incriminate, piuttosto che non farsi rilasciare alcuna garanzia.

Ed infatti, come significativamente messo in evidenza dall'A. nella citata pronuncia del 2019, "il ragionamento del tipo meglio poco che niente" non tiene: "esso può essere vero a posteriori nelle condizioni odierne, in cui si tratta di prendere o lasciare (ma ciò ai fini dell'applicazione dell'art. 1419 cod. civ. è palesemente irrilevante). Non è invece vero ex ante, quando la banca avrebbe dovuto fare i conti con la concorrenza e con la possibilità di ristrutturare le condizioni a cui offriva il credito, prima ancora che le garanzie (del resto, mantenendo il ragionamento al livello più banale possibile, è ben difficile immaginare che le imprese si diano tanta pena e corrano tanti rischi per fare intese su condizioni contrattuali in fondo marginali di cui potrebbero fare tranquillamente a meno senza rilevanti conseguenze)". Pertanto, "dal punto di vista della Banca, l'impossibilità di scaricare alcuni costi sul cliente avrebbe richiesto una complessiva ristrutturazione della sua attività e anche della sua politica contrattuale, non solo con riferimento alla garanzia, ma anche con riferimento all'erogazione del credito (in un mercato concorrenziale le banche dovrebbero competere anche sul piano della riduzione dei costi, che non possono più scaricare sulle controparti, e sul piano della ricerca delle migliori combinazioni tra rischi del credito, costi del medesimo e coperture realizzabili attraverso garanzie)".

Escluso, quindi, che un contratto identico a quello stipulato, ma privo delle clausole nulle, sarebbe stato proposto dalla banca, va dichiarata la nullità dei dedotti contratti di fideiussione, ai sensi dell'art. 1419, 1 co., c.c. (sul punto, v. Cass. 24044/19).

Alla fondatezza della questione preliminare di nullità del titolo negoziale alla base della domanda di pagamento svolta dalla banca segue che, accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, deve essere accolta l'opposizione proposta dagli appellanti contro il decreto ingiuntivo n. 96/05, che va conseguentemente revocato nei loro confronti.

Spese compensate, attesa la novità - rispetto alla data di instaurazione della lite - della questione controversa, peraltro tuttora oggetto di non sopito contrasto in giurisprudenza.


P.Q.M.


La Corte d'appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da E.G., A.G., M.C.G., A.G. e A.M., con citazione del 29.4.16, avverso la sentenza n. 707/16 del 7.3.16 emessa dal Tribunale di Foggia, nonché sull'appello incidentale proposto da B. s.p.a., con comparsa di Cost. del 26 luglio 2016, così provvede:

1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza, accoglie l'opposizione proposta da E.G., A.G., M.C.G., A.G., A.M., con citazione del 5.7.05, avverso il decreto ingiuntivo n. 96/05 del 17.5.05 e, per l'effetto, revoca il decreto nei confronti di costoro;

2. rigetta l'appello incidentale;

3. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio in videoconferenza del 12 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2020.

 

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(Viviana Rita Cellamare)

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