mercoled́, 29 marzo 2023

Indennità di frequenza spetta anche ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido

Corte Costituzionale , sentenza 22.11.2002 n. 467

 

Nel corso di un giudizio promosso da M. R. contro l’INPS, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 22 ottobre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non estende l’indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l’asilo nido.  Secondo il giudice a quo la disposizione censurata – che riconosce l’indennità mensile di frequenza "ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi" – non può essere riferita anche ai minori frequentanti l’asilo nido, perché tale interpretazione costituirebbe una inammissibile integrazione del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo sul punto. La questione, a giudizio del rimettente, non è manifestamente infondata, in quanto paiono sussistere dubbi in ordine alla rispondenza della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede l’estensione della provvidenza de qua ai minori (da 0 a 3 anni) che frequentano l’asilo nido, ai principi di solidarietà, di eguaglianza, di ragionevolezza e di effettività dell’assistenza sociale posti dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

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LaPrevidenza.it, 02/02/2008

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