Equiparazione tra soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme e
soggetti affetti da thalassemia: il parere del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato parere 9.11.2011 n. 04069 - Sabrina Cestari
ll Consiglio di Stato con il parere n. 04069/2011 del 9/11/2011, avente per oggetto: “modifiche al d. m. n. 132/2009” ovvero i criteri per definire le transazioni dei soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie, ha espresso parere favorevole alla modifica dell’art. 3 del suddetto decreto, nel quale era stata operata una distinzione tra soggetti thalassemici e soggetti drepanocitici in relazione al rischio trasfusionale.
Tale distinzione comportava per i danneggiati da emotrasfusioni drepanocitici un trattamento gravemente deteriore in sede transattiva rispetto alla naturale categoria di riferimento: quella dei thalassemici.
Nel parere succitato il Consiglio di Stato riconosce, ai fini del decreto n. 132/2009, che il rischio infettivo trasfusionale dei soggetti affetti da anemia falciforme è assimilabile a quello dei soggetti thalassemici: “L’art. 3 del decreto, che fissa i criteri specifici da adottare per la procedura di transazione, contiene l’elenco dei soggetti interessati in relazione alle infermità, è oggetto di proposta di modifica, sulla base della segnalazione pervenuta dalle Associazioni dei danneggiati circa la specificità della condizione dei soggetti affetti da “drepanocitosi”, o anemia falciforme, il cui rischio infettivo trasfusionale è assimilabile a quello dei talassemici…”, considerato che la modifica di carattere strettamente tecnico-scientifico dell’art. 3 del decreto, operante l’inserimento dei soggetti affetti da drepanocitosi accanto a quelli affetti da thalassemia, mantiene inalterato l’impianto del decreto a cui si riferisce, esprime parere favorevole alla stessa.
Il parere de quo riveste importanza anche sul piano giuridico, perché rappresenta una nuova conferma della necessarietà di un analogo trattamento normativo tra le due categorie di malati (thalassemici e drepanocitici).
Si evidenzia che già in passato le tutele normative a favore dei soggetti affetti da thalassemia erano state estese solo successivamente ai soggetti affetti da anemia falciforme (drepanocitosi), patologia rara e per questo poco conosciuta:
- la legge Finanziaria per l’anno 2002 (art. 39, commi 1 e 2, Legge 448/2001) aveva previsto una indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a favore dei lavoratori affetti da Thalassemia Major che avessero raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e compiuto 35 anni di età, solo successivamente, con la legge finanziaria per l’anno 2004 (art. 3, c.131, L.350/03) tale beneficio fu esteso nei confronti dei lavoratori affetti da Drepanocitosi, Talassodrepanocitosi e Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea;
- nel 1990 la Regione Sicilia con l.r. n. 20 aveva previsto un impegno economico in favore dei Thalassemici e delle loro Associazioni anche per la promozione di campagne di informazione ed educazione sanitaria per la popolazione. Tali benefici sono stati solo successivamente estesi anche alla malattia drepanocitica (l.r. 4/93) e alle altre forme di emoglobinopatia e anemie congenite (l.r. 26/96).
Si attende ora la conferma del recepimento del parere succitato da parte del Ministero della Salute con conseguente modifica dell’art. 3 del d. m. n. 132/2009.
Sabrina Cestari
LaPrevidenza.it, 18/04/2012