Legittima la concessione dell'assegno sociale allo straniero titolare del solo permesso di soggiorno senza stabile dimora
Tribunale di Lecce, sentenza 8.6.2017 n. 2397
Può lo straniero senza stabile dimora in Italia (o in uno dei paesi comunitari) ottenere l'assegno sociale anche se non è titolare della carta di soggiorno? Secondo il giudice del lavoro di Lecce ciò è possibile e nel procedimento del quale è stato investito ha riconosciuto il diritto all'assegno sociale allo straniero titolare del solo permesso di soggiorno . (Giovanni Dami)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro iscritta al n. 15773/2014 del Registro Generale e promossa da .. con il procuratore avv. D'ANTONIO MARCO Ricorrente nei confronti di INPS, con i procuratori avv.ti GRAZIUSO SALVATORE e BASILE ISABELLA PATRIZIA Resistente
Fatto
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, negato dall'INPS perché la ricorrente è priva della cittadinanza italiana o di uno stato dell'UE e per assenza del requisito della permanenza continuativa e legale in territorio italiano per almeno dieci anni. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La S.C. ha infatti stabilito che "Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo" (Cass. Civ. sez. lav. 29/08/2016 n. 17397).
Inoltre, secondo Cass. 6.5.2013 n. 10460, il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha diritto alle prestazioni assistenziali ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata eliminata l'ulteriore condizione rappresentata dalla necessità della carta di soggiorno. Secondo la S.C., infatti, se il legislatore ha la possibilità di subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e non di breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione devono considerarsi discriminatorie (e quindi come tali illegittime) le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini italiani.
Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente, cittadina congolese, risulta vivere stabilmente in Italia dal 28/5/2013 con permesso di soggiorno per motivi umanitari; si tratta di una permanenza stabile e non di breve durata, né peraltro vi sono deduzioni di segno contrario dell'INPS. Non vi sono contestazioni sulla sussistenza degli altri requisiti, anagrafici e reddituali, e comunque essi appaiono provati alla luce della documentazione in atti. II diniego della provvidenza richiesta si basa unicamente sulla mancanza della permanenza stabile per dieci anni in territorio italiano, ma si è già visto che tale requisito appare discriminatorio e quindi illegittimo "ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona", quale l'assegno sociale; non si può infatti pretendere che la ricorrente (nata nel dicembre 1945 e che ha quindi quasi 72 anni) debba attendere altri sei anni prima di maturare il diritto alla prestazione richiesta.
Il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'INPS al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato anticipatario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Diritto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 24/11/2014 da .. nei confronti dell'INPS, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento del dovuto oltre interessi.
2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato anticipatario, liquidate in complessivi E 1.088,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecce, lì 08/06/2017
Depositata in cancelleria il 08/06/2017
LaPrevidenza.it, 26/09/2017