mercoledì, 29 marzo 2023

Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.  Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria

Agenzia Entrate, Circolare 23.12.2013 n. 38/E

 

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 38/E



Direzione Centrale Normativa 
Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive

  Roma, 23 dicembre 2013


OGGETTO: Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.  Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.  


PREMESSA

La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ­ Legge europea 2013" (di seguito, "legge europea 2013") risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari per i quali la Commissione europea, nel quadro del sistema EU Pilot, ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a casi di pre- infrazioni, nonché a procedure di infrazione.  In linea generale, tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e prevenire aggravi finanziari a carico delle casse dello Stato.  La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della citata legge n. 97 il quale, in risposta al caso Pilot 1711/11/TAXU, apporta rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale".  Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 (di seguito, provvedimento del Direttore) previsto dal nuovo comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 167 del 1990, che ha, tra l'altro, disciplinato ex novo i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.  Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre e a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché a riformulare le relative sanzioni.

In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea.  La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo. A quest'ultimo proposito, la richiamata disposizione di attuazione ha privilegiato l'esigenza di alleggerire, per quanto possibile, il contenuto della dichiarazione delle attività estere nei casi in cui esse siano detenute in Paesi collaborativi, piuttosto che prevedere un limite di importo generalizzato riferito all'obbligo di monitoraggio.  Bilanciando queste semplificazioni, sono state introdotte importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alla frodi internazionali attuate mediante l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito.  Le modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale, mutuando alcuni dei principi fondanti la struttura dell'antiriciclaggio, completano il quadro normativo in materia creando un modello omogeneo di governo del sistema di controllo fiscale e valutario degli investimenti all'estero.  E' ora stabilito, come principio di carattere generale, che su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi.  La norma introduce altresì un prelievo alla fonte a titolo d'acconto per talune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi sinora sottoposte ad imposizione solo nell'ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.  La legge europea 2013 apporta, infine, notevoli semplificazioni anche con riferimento agli adempimenti di monitoraggio cui sono tenuti gli intermediari finanziari, allineando i limiti e gli strumenti già adottati dai medesimi soggetti ai fini delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio, mutuandone i presupposti applicativi e con l'adozione dell'unica soglia di 15.000 euro del valore dei trasferimenti da segnalare. Su tale intervento normativo verranno fornite apposite istruzioni operative.  La presente circolare, che tiene conto anche del contenuto del provvedimento del Direttore, aggiorna sostituendole le indicazioni contenute nella circolare n. 45/E del 13 settembre 2010.

1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI  
 L'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nel testo riformulato conferma l'ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.  Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l'obbligo dichiarativo.  Pertanto, tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto).  Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.

1.1 AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia.  In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.  Pertanto l'obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.  Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.  A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base alla quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".  Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia.  Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d'imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali.
Pertanto, soltanto alla fine dell'anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona (cfr. circolare del Ministero delle Finanze del 17 agosto 1996, n. 201).  Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all'emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modificazioni1 (cosiddetta "black list").  Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.  Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 73 del TUIR, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta "white list")2, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti. Si veda anche il decreto ministeriale del 27 luglio 2010. 2  In attesa dell'emanazione del suddetto decreto , si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, del 27 luglio 2010 e dell'11 gennaio 2013.


 in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.  I contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.  Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia (cfr. risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010).  Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.  Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).  In tal senso, in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del .....
Allegato: circolare+38ex.pdf
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LaPrevidenza.it, 07/01/2014

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