Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
Agenzia Entrate, Circolare 8.11.2013 n. 33/E
AGENZIA ENTRATE
CIRCOLARE N. 33/E
Roma, 8 novembre 2013
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
OGGETTO: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela 2
INDICE
1 Premessa......................................................................................................... 3
2 Quadro normativo .......................................................................................... 3
2.1 Periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1993 ......................................... 3
2.2 Periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1993 ....................................... 4
3 Giurisprudenza della Corte di Cassazione .................................................... 6
3.1 Periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1993 ......................................... 6
3.2 Periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1993 ....................................... 8
4 Prassi dell'Agenzia delle entrate ................................................................ 11
5 Gestione del contenzioso .............................................................................. 11 3
1 Premessa
Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell'art. 1751 del codice civile agli agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
2 Quadro normativo
L'articolo 105, comma 1, del TUIR consente la deduzione dal reddito d'impresa degli "accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente...nei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro..."; il successivo comma 4 estende la possibilità di operare accantonamenti anche in relazione "alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f)", tra le quali rientra [lettera d)] anche la "indennità per la cessazione del rapporto di agenzia", la cui disciplina civilistica si rinviene nell'art. 1751 del codice civile, il quale è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 1993, ad opera dell'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303.
2.1 Periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1993
Nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1992, l'articolo 1751, comma 1 del codice civile disponeva che "All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il proponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità".
L'accordo economico collettivo degli agenti di commercio, richiamato dalla predetta disposizione, nelle sue formulazioni che si sono succedute nel tempo1 suddivide l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tre distinti emolumenti: "indennità di risoluzione del rapporto"; "indennità suppletiva di clientela" e "indennità meritocratica". Il medesimo accordo specifica altresì che l'indennità suppletiva di clientela è corrisposta all'agente o rappresentante direttamente dalla ditta preponente solo a determinate condizioni, ossia "se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante"; tale indennità è calcolata "sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto". In sintesi, quindi: · l'art. 1751, senza sottoporre direttamente l'erogazione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia a condizioni, faceva rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione della sua "misura"; · la contrattazione collettiva distingueva, all'interno dell'unitaria categoria della "indennità di cessazione del rapporto di agenzia", una particolare sottocategoria ("indennità suppletiva di clientela") la cui erogazione era sottoposta a specifica condizione ("se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante").
2.2 Periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1993
Nella nuova formulazione l'art. 1751 disciplina in modo unitario l'indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio, senza più rinviare alle previsioni del contratto collettivo di categoria.
Secondo l'attuale formulazione, "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: · l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; · il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: · quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; · quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; · quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente". In sintesi, quindi, l'art. 1751: · disciplina l'indennità di cessazione senza operare più alcun riferimento ad altre fonti, costituendo pertanto l'unica fonte normativa in ordine alla relativa disciplina; · non ripropone la distinzione (prevista dalla contrattazione collettiva) tra "indennità di risoluzione del rapporto", "indennità suppletiva di clientela" e "indennità meritocratica"), fornendo quindi una nozione unitaria e compiuta dell'indennità di cessazione; · fornisce una disciplina unitaria della "indennità di cessazione del rapporto di agenzia" sottoponendola a determinate condizioni.
Nell'attuale quadro normativo, in conclusione, sono deducibili, ai sensi del richiamato art. 105 del TUIR, gli accantonamenti per "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del TUIR, i quali sono disciplinati in via esclusiva ed unitaria dall'art. 1751 del codice civile.
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LaPrevidenza.it, 28/11/2013