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Aggiornamenti

Violazione degli obblighi di assistenza familiare
(Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 10.01.2012, n. 504 - Mariagabriella Corbi)

La Cassazione (sentenza 504/2012) ha specificato la natura dell’obbligo di mantenimento che grava sul genitore in favore dei minori: “consiste nella dazione (messa a disposizione del minore)  dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'articolo 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata”.

Tale specifica si era resa necessaria perché s’incorre in una condanna penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare nell’omettere il rimborso delle spese scolastiche e sanitarie o "autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori" a meno che non si dimostri una "comprovata incapacità di far fronte all'impegno”.

Per tale motivo la Cassazione, Sesta sezione penale - sentenza n. 504 del 10 gennaio 2012 – ha annullato la sentenza del Tribunale di Trieste “in ordine al reato di cui all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, perché non ottemperava agli obblighi di natura economica stabiliti dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 2 agosto 2006, non corrispondendo alla moglie  la metà delle spese mediche e scolastiche sostenute nell’anno 2007 per il figlio minore (in Trieste, acc. il 4 gennaio 2008)” comminandogli, con attenuanti generiche e patteggiamento,  solo un’ammenda di 200 euro.

Su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste che evidenziava l’irregolarità della pena inflitta, determinata solo in quella della multa, anziché in quella della reclusione congiunta alla multa, come previsto dall’art. 3 della legge n. 54 del 2006, che per il tramite dell’art. 12- sexies della legge 10 dicembre 1970, n. 898, rinvia alle pene previste, per i casi di violazione di obblighi di mantenimento, dall’art. 570, comma secondo cod. pen., i Supremi Giudici cassavano la sentenza contestata e rimettevano gli atti al Tribunale di Trieste.

“Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una
condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae
agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta’ dei genitori, alla
tutela legale, o alla qualita’ di coniuge, e’ punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta’ minore, ovvero
inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia
legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa salvo nei casi
previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei
minori, dal numero 2 del precedente comma (1) .

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e’
preveduto come piu’ grave reato da un’altra disposizione di legge.
(1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.”

 L'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare, trova già radici nell'ordinamento nazionale: l'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E' un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell'ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall'art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Questo l'obbligo di mantenimento della prole non ha  un carattere prettamente patrimoniale, esso è scevro sia dalla sussistenza della potestà genitoriale, sia dalla convivenza dei genitori con i figli. Nell'ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciare empiricamente le linee guida da adottare caso per caso mirate alla tutela dei figli, aggiornando la normativa all'evoluzione dei tempi e dei contesti sociali.

D.ssa Mariagabriella Corbi

 

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 16/06/2012

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