Tfr in salvo anche se l’azienda non è fallita. Inps comunque tenuto al pagamento
(Cassazione civile sez. lav., sentenza 1 aprile 2011 n. 7585)
Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, riformando la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di B.L., intesa ad ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982, il pagamento del credito per t.f.r., maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente. Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - l'intervento del Fondo non era impedito, nel caso di specie, dalla circostanza che l'istanza di fallimento presentata dalla lavoratrice fosse stata respinta a causa della esiguità del credito azionato, dovendosi invece avere riguardo, ai fini della operatività della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, alla proposizione di concreti atti di iniziativa volti a far valere il credito di lavoro...
LaPrevidenza.it, 13/10/2011
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