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Share/Save/Bookmark Tamponamento a catena, responsabilità e risarcimento del danno
(Corte di cassazione, Sez. III,  3.7.2008 n. 18234)

(Fonte A.lex)C. D., proprietario e conducente del veicolo, e C. G., passeggero, pretendono il risarcimento dei danni da loro rispettivamente riportati a seguito di un tamponamento subito dalla autovettura nella quale viaggiavano.  Sostengono che, per quanto materialmente urtati dall'auto fiat X condotta dalla proprietaria M. C., il tamponamento deve essere addebitato a M. D., che, alla guida della propria auto Volkswagen X targata *******, assicurata per la r.c.a. con la società L. N. Assicurazioni, ha tamponato l'auto della M. spingendola contro il veicolo che la precedeva e per tale ragione hanno indirizzato la loro domanda risarcitoria solo contro il M. e la società che assicurava il veicolo di questo. La domanda è stata respinta dal giudice di pace di Roma con sentenza senza successo appellata dal C. e dalla C.. Il tribunale di Roma ha, in particolare, rilevato che il tamponamento a catena non é sempre e necessariamente indice inequivoco della esclusiva responsabilità dell'ultimo veicolo della fila e che, pertanto, la responsabilità del M. non può farsi dipendere solo dal modulo cid dallo stesso sottoscritto con la M. né dal modulo cid sottoscritto dal C. e dalla M. dato che, ancorché apprezzati unitariamente, essi proverebbero solo il tamponamento a catena ma non le altre circostanze di fatto necessarie per la ricostruzione del sinistro e per addebitare al M. la responsabilità, oltre che del tamponamento dell'autoveicolo che lo precedeva immediatamente (quello, appunto, della M.), anche dell'autoveicolo che precedeva quello della M., rimanendo incerto, tra l'altro, se "l'incidente fosse o meno avvenuto in marcia".

LaPrevidenza.it, 01/03/2009

Documenti:
cass_18234_2008.html


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