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Share/Save/Bookmark Risarcimento ridotto a seguito di incidente causato da scooter con tre passeggeri a bordo
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.5.2011 n. 10526)

Con sentenza del 9/6/2005 la Corte d'Appello di Trento, rigettato quello proposto in via incidentale dalla sig. Z.M., accoglieva parzialmente il gravame interposto dalla società Unipol s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Trento 11/5/2004 di condanna al pagamento in favore della prima della somma di Euro 249.000,00 a titolo di risarcimento di danni dalla medesima sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) per fatto e colpa del sig. E.G., che alla guida del suo scooter, a bordo del quale unitamente al figlio minore era trasportata, ne perdeva il controllo e usciva di strada. Ritenuto il concorso di colpa della Z. nella causazione del sinistro nella misura di 1/5, il giudice dell'appello per l'effetto riduceva l'importo liquidato dal giudice di prime cure ad Euro 199.200,00, oltre ad interessi, e conseguentemente condannava la medesima alla restituzione di quanto già a tale titolo corrispostole in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Unipol s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi.

LaPrevidenza.it, 16/11/2011

Documenti:
CASS_10526_2011.html


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