Risarcimento del danno da illegittimità del silenzio e parere negativo
(Tar Lombardia, Brescia, Sentenza 13.3.2012 n. 405)
Con il ricorso principale la ricorrente, che aveva presentato un progetto per costruire tre unità immobiliari per un totale di 1.044 mc. in area paesaggisticamente vincolata, introduce un’azione composita con cui:
- chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Manerba sull’istanza di permesso di costruire;
- chiede l’annullamento del parere negativo all’edificazione emesso dalla Soprintendenza del 29. 7. 2010;
- chiede la condanna al risarcimento del danno derivante dal silenzio e dal provvedimento negativo.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna altresì la nota 18 1. 2011 con cui la Soprintendenza, su richiesta di riesame dell’interessata, ha confermato il parere negativo.
I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. con riferimento all’inerzia dell’amministrazione, essa sarebbe da qualificare come silenzio-inadempimento;
2. con riferimento al provvedimento della Soprintendenza, esso sarebbe viziato da travisamento dei fatti (in quanto l’area sarebbe molto meno pregiata di quanto ritiene la Soprintendenza, e l’intervenendo comportando effetti molto meno incisivi sull’ambiente di quanto essa ha ritenuto), oltre che da violazione di legge avendo la stessa espresso un giudizio sul merito.
Si costituivano in giudizio il Comune di Manerba e l’Avvocatura dello Stato, che deducevano l’irricevibilità del ricorso (nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento della Soprintendenza), e l’infondatezza dei relativi motivi.
Con ordinanza del 10. 3. 2011, n. 410 il Tribunale disponeva la trattazione di tutto il giudizio con il rito ordinario ex art. 32 c.p.a., essendo state introdotte domande soggette a riti differenti.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 26. 10. 2011, all’esito della quale il difensore dei ricorrenti chiedeva termine per dedurre ex art. 73 c.p.a., e poi all’udienza del 22. 2. 2012 all’esito della quale
veniva trattenuto in decisione.
LaPrevidenza.it, 06/07/2012