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Share/Save/Bookmark Prevenzione infortuni e amianto: il Cda è responsabile in toto
(Cassazione penale  sez. IV, sentenza 10 giugno 2010 n. 38991)

A seguito di esercizio dell’azione penale da parte del P.M. Presso il Tribunale di V., venivano chiamati in giudizio gli attuali 14 imputati ed altri che, nelle varie qualità di amministratori o dirigenti delle società aventi in carico lo stabilimento della “M.” di (OMISSIS), dedito alla produzione di fibre di nailon, avevano determinato per colpa la morte di una pluralità di lavoratori i quali, in detto stabilimento, avevano inalato polveri di amianto, contraendo così malattie (asbestosi, mesotelioma pleurico) che li avevano portati al decesso. In particolare agli imputati veniva fatto carico che, in violazione dell’art. 2087 c.c., e di numerose norme dettate in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, avevano omesso di adottare, soprattutto durante i frequenti lavori di manutenzione degli impianti e di decoibentazione e nuova coibentazione, le cautele necessarie per evitare che i lavoratori fossero esposti in modo diretto o indiretto alla inalazione delle polveri di amianto, non dotandoli di dispositivi personali di protezione, non attuando le specifiche norme di igiene, non rendendo edotti i lavoratori del rischio specifico a cui erano esposti, non disponendo di effettuare in luoghi separati le lavorazioni insalubri, non adottando misure per prevenire o ridurre la dispersione e diffusione nei luoghi di lavoro delle polveri e fibre di amianto, soprattutto, come detto, in occasione delle attività di manutenzione delle tubature e degli impianti....

LaPrevidenza.it, 18/02/2011

Documenti:
cass_pen_38991_2010.html
cass_38991_2010.pdf


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