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Share/Save/Bookmark Presunzione di cessione in nero: si va al confronto sui beni e non sul valore
(Cassazione penale  sez. VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 5572)

L'Agenzia delle entrate di Napoli, Ufficio di Nola, con avviso (OMISSIS), notificato il 3.2.2004, rettificava nei confronti della società C. s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), la dichiarazione per llanno 1999, a seguito di accertamento analitico induttivo sul reddito I.R.Pe.G., I.R.A.P. ed I.V.A. in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 chiedendo le maggiori imposte con le relative sanzioni.
F.E., curatore fallimentare della società, impugnava llavviso di rettifica innanzi alla C.T.P. di Napoli. Resisteva l'ufficio.
Successivamente lo stesso curatore impugnava il provvedimento di diniego di un rimborso I.V.A. per L. 480.000.000, notificato il 20.2.2004, sempre per llanno 1999. Anche detto atto veniva contestato innanzi alla C.T.P. di Napoli, lamentando che l'ufficio non aveva tenuto conto che dai verbali ddinventario, redatti dal curatore, risultavano rimanenze per L. 151.880.000 ed un contratto di locazione ddazienda con altra società con cui erano state concesse in locazione altri beni, semilavorati e merci del valore di L. 53.000.000. Si costituiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, previa riunione con la precedente impugnativa.
La C.T.P. accoglieva i ricorsi riuniti, sulla considerazione che la cessione di beni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, commi 1 e 3, ammette prova contraria e, nel caso di specie, esistevano i verbali ddinventario redatti dal curatore aventi data certa;
annullava, pertanto, gli atti impugnati. Proponeva gravame l'Agenzia e resisteva il fallimento proponendo anche appello incidentale in ordine alle spese.
La C.T.R. della Campania accoglieva llappello principale, confermando llaccertamento ed il diniego del rimborso sulla considerazione che sussisteva un divario enorme tra il valore dei beni risultanti dal bilancio del 31.12.1998 pari a L. 1.322.779.000 e quello dichiarato, a seguito di inventano del curatore, di L. 255.857.000 per cui poteva concludersi che la differenza era dovuta a cessioni non contabilizzate.
Avverso detta decisione il fallimento C. s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso con il quale contesta quanto ex adverso sostenuto.

LaPrevidenza.it, 30/09/2011

Documenti:
cass_5572_2011.html


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