Per calcolare la invalidità ai fini delle prestazioni Inail si deve applicare la legge in vigore al momento dell'accertamento o della denuncia di malattia
(Cassazione Sez. Lav. Sentenza 13.4.2010 n. 8761 - Adriana Pignataro)
Inail – malattia professionale – liquidazione rendita –minimo indennizzabile – normativa applicabile – successiva patologia denunciata - nuova normativa in vigore – cumulo patologie – non sussiste –
1 – La Suprema Corte ha attentamente tenuto presente la normativa speciale che regola la materia ed in particolare il D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nonché il recente D.Legs. n.38/2000 con gli aggiornamenti ed i miglioramenti normativi in esso contenuti: vedasi, fra l’altro, la riconosciuta indennizzabilità del danno biologico.
La Corte non ha, peraltro, tralasciato di considerare quelli che sono i principi generali relativi alla successione delle norme ed alla efficacia della legge nel tempo. Pertanto, anche in tema di indennizzabilità della malattia professionale si devono applicare le disposizioni in vigore al momento in cui la patologia si è verificata o è stata accertata. Ne consegue che, se i postumi della malattia al momento in cui sono stati accertati secondo la normativa in vigore non raggiungevano il minimo di percentuale indennizzabile, gli stessi non possono poi essere ripresi in considerazione e calcolati diversamente secondo disposizioni normative intervenute in epoca successiva, salvo che il legislatore non lo dichiari espressamente derogando alle norme precedenti.
Al contrario, nella specie, la legge successiva ha espressamente dichiarato per maggiore chiarezza, che non si deve tener conto delle preesistenze ( art.13 D.Legs.n.38/2000), ovvero dei postumi che per altra malattia erano stati accertati secondo la precedente normativa ai fini di un eventuale cumulo. Per inciso applicando il cumulo dei postumi accertati prima e dopo, si potrebbe arrivare o superare il minimo indennizzabile.
2 – La Corte non si è, invece , espressa circa la denunciata differenza tra le due espressioni riguardanti la formulazione della inabilità riferendosi gli artt. 74 e 79 del DPR n.1124 del 1965 alla “attitudine al lavoro normale” e l’art. 13 n.6 del D.Legs. n.38 del 2000 alla “integrità psicofisica”.
Invero, differenza vi è, in quanto la definizione del citato Decreto Legislativo è più ampia dovendo, per volontà del legislatore, tener presente tutte le implicazioni che una malattia o un infortunio derivante dal lavoro, possano aver causato alla persona del lavoratore, siano esse fisiche che psichiche. Per contro, in precedenza , si andavano a valutare per l’indennizzabilità, solo le conseguenze che direttamente influivano sulla capacità di svolgere il lavoro senza considerare tanto gli sconvolgimenti psicologici che il lavoratore potesse aver subito a causa dell’evento lesivo.
La Corte, correttamente ricorrendo ad una preclusione processuale, non ha dato sul punto uno specifica giudizio, privandoci di una pronuncia che sarebbe stata interessante a stabilire le differenze tra le due suddette formulazioni della inabilità. Tuttavia, indirettamente la Suprema Corte si è pronunciata, in quanto, ritenendo la questione assorbita per le considerazioni sopra dette, ha, in effetti, affermato che si tratta di distinti concetti, perché diversi sono i regimi che li prevedono.
Adriana Pignataro
LaPrevidenza.it, 03/06/2010
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