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Share/Save/Bookmark Onorario per attività forense: nulla è dovuto in caso di accordo tra le parti
(Cassazione civile, sz. II, 12.6.2010 n. 14193)

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: La controversa ha per oggetto la richiesta, proveniente dall’avv. G.F., di pagamento della somma di denaro di L. 6.093.632, oltre accessori, nei confronti di S.G., importo che, ai sensi dell’art. 68, della Legge Professionale forense, l’avv. G. ritiene dovutogli per l’attività professionale prestata in favore di V.V. Che, difeso dal professionista, aveva convenuto in giudizio il S. per il risarcimento del danno cagionato da quest’ultimo, giudizio conciliato direttamente con la società assicuratrice del S. senza però liquidazione delle spese legali che quest’ultimo, sebbene sollecitato, non provvedeva a versare.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda. Il presupposto per l’applicabilità dell’art. 68 della legge professionale forense, il quale consente al legale rappresentante di agire anche contro l’avversario del proprio cliente, è costituito – ha osservato il primo giudice – dalla effettiva e totale definizione transattiva della controversia intervenuta tra le parti, e dal conseguente obbligo solidale delle parti stesse di soddisfare le ragioni creditorie dei rispettivi avvocati. Quando, al contrario, la causa è stata definita dal giudice, il quale, pur dando atto dell’avvenuto pagamento delle somme pretese in linea capitale e della conseguente cessazione della materia del contendere, provvede tuttavia sulle spese, ancorchè disponendone la compensazione, fa difetto il presupposto stesso per l’applicazione del citato art. 68, il quale implica l’esistenza di un accordo diretto a porre termine alla controversia e conseguentemente a sottrarre al giudice anche tale specifica pronuncia.
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata l’8 aprile 2008, ha rigettato il gravame del G., condannandolo al rimborso delle spese di entrambi i gradi sostenute dal S. (e condannando quest’ultimo al pagamento delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, V.V.). L’obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente sussiste – ha rilevato la Corte territoriale – soltanto se la transazione sia stata stipulata dal cliente e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto, laddove nella specie la transazione stipulata dalle parti non ha comportato la definizione del giudizio...

LaPrevidenza.it, 17/06/2010

Documenti:
cass_14193_2010.html


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