Mobbing: il superiore gerarchico mobbizzante risponde personalmente del danno provocato
(Cassazione, Sentenza 2.2.2010 n. 2352)
Interessante sentenza della III sezione civile della Corte di Cassazione che- occupandosi del caso di un primario ospedaliero che aveva escluso un aiuto chirurgo anziano da ogni attività di sala operatoria per oltre cinque anni- ha ritenuto che il medesimo fosse responsabile in prima persona per il danno ingiusto provocato al dipendente, da liquidarsi sulla base dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26972/2008 e comprendenti anche “la perdita delle chances economiche e di clientela in relazione alla distruzione dell’immagine nella comunità scientifica e nel mercato libero delle prestazioni professionali”
Altro significativo passaggio è rappresentato dall’applicazione dei principi stabiliti dal Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) che- recependo la Carta di Nizza – considera la libertà professionale un “diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà”.
Tali principi devono essere adeguatamente valorizzati in quanto fondati su norme costituzionali (artt.1, 4 e 35 Cost.) che ben si conformano ai principi di diritto comune europeo.
“”La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattata di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo”.
Avv. Francesco Orecchioni
LaPrevidenza.it, 04/03/2010
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