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Share/Save/Bookmark La possessività sospettosa non è un’attenuante
(D.ssa Mariagabriella Corbi)

La Corte di Cassazione con  sentenza n.12621, in tema di maltrattamenti, ha sancito che non ha diritto allo sconto di pena l’imputato che, perpetrando  il reato, soffre di gelosia ossessiva: stato emotivo che non scalfisce la capacità di intendere e di volere e quindi di essere responsabile delle azioni commesse che si configurano nel reato di maltrattamenti ( nello specifico in lesioni e contusioni multiple al volto). L'imputato aveva adito la Corte di legittimita` appellandosi al riconoscimento della scriminante prevista dall'articolo 50 del Codice penale, per consenso dell'avente diritto, sul presupposto che la compagna, dopo aver cessato la convivenza, l'aveva poi volontariamente ripresa e eccepito che il giudice di merito non aveva considerato la provenienza da diversa estrazione sociale dei conviventi e cioè che lei fosse, agiata, estroversa e colta mentre lui, introverso e chiuso, e che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della sua gelosia “ossessiva”. Gli Ermellini, nel respingere il ricorso, hanno sottolineato che tale circostanza poteva avere una spiegazione ben diversa “da quella, logicamente insostenibile, di una rinnovata adesione ai comportamenti violenti del compagno, è superfluo rammentare che gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema – a norma dell’art. 90 c.p. – non escludono né diminuiscono l’imputabilità e men che meno, sulla stessa, sono idonee ad incidere quelle che possono essere le differenze socio-culturali tra autore della violenza e vittima”. “In tema di imputabilità, - hanno aggiunto i Giudici - la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionati di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica a autocritica, e che agiscono come modulatori dell’istintualità e dell’impulsività”. Hanno sottolineato che  “l’indebolimento dei freni inibitori, o l’attenuazioni della loro funzionalità in determinate aree sensibili (quali la “possessività sospettosa” nella gelosia), se non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sulla imputabilità”. Secondo il giudizio dei giudici di legittimità, in definitiva, questi stati non sono quindi configurabili come “causa di esclusione della colpevolezza”. Nel caso citato, i giudici di merito, prima, e la Cassazione, successivamente, avevano valutato l'imputato ben capace di intendere e di volere, nonostante la gelosia ossessiva.


Questa sentenza c’induce a riflettere: le violenze sulle donne sono di diverse tipologie ma sono accomunate tutte dal fatto di avere come fine la diminuzione del valore fisico e/o morale della donna, ma soprattutto, consente di mettere in risalto la matrice comune che hanno tutti i tipi di violenza di genere: il fatto di essere rivolti contro la donna e di avere un fine distruttivo nei suoi confronti. Dietro la maggior parte di questi delitti, si ritrova lo stesso movente passionale della gelosia e del possesso, per quel sentimento atavico che la donna moglie, fidanzata, amica sia un oggetto; che può e deve essere dominata, e quando non la si controlla più la si elimina.


Purtroppo bisogna riconoscere la differenza sul piano erotico tra uomo e donna. Per l’uomo è più facile andare con qualsiasi donna, con chi disprezza, con una nemica, mentre la donna è portata a scegliere e quando dice no, quando decide di lasciare l’uomo, difficilmente sopporterà di essere ancora toccata da lui.


Quando l’uomo si rende conto di non poterne più disporre, diventa aggressivo; difficilmente riuscirà a capire il rifiuto che vive come un affronto, un’offesa, una provocazione, e se anche nella maggior parte delle volte accetta l’umiliazione, in altri casi può reagire in modo così violento da colpire la donna fisicamente, fino a ucciderla.


(Mariagabriella CORBI)

LaPrevidenza.it, 17/04/2010

Documenti:
CASS_12621_2010.html


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