Infortunio in itinere: legittimo il diniego e la mancata opera istruttoria del giudicante se la motivazione del ricorrente è riferita alla sola inefficienza dei mezzi pubblici senza allegarne le prove
(Cassazione, Sezione Civile, sezione L, Sentenza 29 febbraio 2012, n. 3117)
L.E. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la decisione di rigetto della sua domanda nei confronti dell'INAIL. Si controverte della indennizzabilità di quello che secondo il L. è un infortunio sul lavoro "in itinere". La tesi del L. è di aver subito un infortunio sul lavoro mentre si recava, da (OMISSIS), con il suo ciclomotore, con una scelta impostagli dalla inadeguatezza dei collegamenti pubblici tra le due cittadine. Tribunale e Corte d'appello hanno ritenuto che egli non abbia adempiuto l'onere di allegazione delle circostanza di fatto concernente gli orari dei trasporti pubblici che collegano le due città, limitandosi a chiedere prova sulla "inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto". I giudici non hanno ammesso la prova per la sua genericità e perchè non concerneva fatti, ma valutazioni. Non hanno di conseguenza ritenuto di dover colmare con l'esercizio dei propri poteri d'ufficio, una lacuna che atteneva alla allegazione dei fatti, prima ancora che la loro prova....
LaPrevidenza.it, 13/07/2012