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Share/Save/Bookmark E' stalking fare la posta al coniuge separato
(T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi)

E’ compito del Questore ammonire per stalking chi staziona stabilmente nei dintorni della dimora dell'ex coniuge, a prescindere da qualsivoglia pendenza giuridica in corso. Così ha decretato il T.A.R, con la sentenza 2639 del 28 giugno 2010, nei confronti di un uomo, già ammonito - ai sensi dell’art. 8, comma 2, D. L. 23 febbraio 2009 n. 11-, che continuava a tormentare con i suoi atteggiamenti e comportamenti l’ ex moglie. L'uomo si era difeso indicando l’eccesso di durezza nell’applicazione della norma in tema di stalking, Nel caso specifico il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per le misure amministrative introdotte dal d. l. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009 n. 38) precisando che "la giurisprudenza definisce il ben diverso peso delle conseguenze dell'ammonimento e dei provvedimenti del giudice penale che giustificano il diverso spessore dell'attività investigativa che si richiede nelle due ipotesi. Non è necessario, ai fini dell'ammonimento, che si sia raggiunta la prova del reato, essendo sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura. Diversamente opinando, ovvero se si richiedesse alla vittima di fornire prove tali da poter resistere in un giudizio penale, la previsione dell'ammonimento avrebbe scarse possibilità di applicazione pratica, atteso che le condotte integranti lo stalking, per loro natura, si consumano spesso in assenza di testimoni. La disciplina normativa è infatti chiara nel delimitare i poteri-doveri del Questore in materia, prescrivendo che questi assuma "se necessario informazioni dagli organi investigativi" e senta "le persone informate dei fatti", al fine di formarsi un prudente convincimento circa la fondatezza dell'istanza". Per stalking s'intende l'insieme di  comportamenti fastidiosi che, pur non rientrando nella categoria di reato vero e proprio, costituiscono reato procedibile a querela di parte, perché finalizzato allo sconvolgimento della vita della vittima portandola all’esasperazione. Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e supportata da quanta più documentazione (prove) per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare  eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.  Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.


Nella casistica ricordiamo:


1) "Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza." Cassazione penale, sezione I, sentenza18 maggio 2007, n. 19438; 2) "La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato". Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512.


Modalità di compilazione del modello di richiesta:


1) E’ indispensabile che la narrazione dei fatti sia stilata in maniera inequivocabile e con una successione logica e cronologica degli eventi, evidenziando le eventuali relazioni coniugali, o affettive pregresse con lo stalker. 2) E’ fondamentale, a riprova,  citare i nominativi di eventuali testimoni che possano relazionare  in merito all'evento, su invito dell’Autorità di P.S. in caso dell’ammonimento e poi al cospetto del giudice in presenza di querela. 3) E’ importante documentare lo stato d’ansia e paura. Ciò è realizzabile mediante esibizione di un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso di un ospedale,   ove si può ricorrere dopo uno stato ansioso derivato dalla paura scatenata da un incontro sgradevole con lo stalker. 4) E’ necessario unire tutto il supporto cartaceo di cui si è in possesso (certificati medici, lettere, copia di sporadici sms ecc.), che sia atta a documentare l’attività di stalking e le sue conseguenze sul piano psicofisico. 5) Per adire all’ammonimento non bisogna essere in presenza di reati, connessi con l’art. 612 bis c.p., che siano procedibili d’ufficio. Nell'esplicitare la sequenza degli eventi dinanzi ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, non devono essere ravvisabili estremi di reati per cui si procede d'’ufficio, infatti, in automatico scatterebbe la denuncia nei confronti dello stalker, a prescindere dalla volontà dell’esponente.


 Dr.ssa Mariagabriella CORBI

LaPrevidenza.it, 19/03/2011

Documenti:
tar_lombardia_2639_2010.html


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