Conseguenze inerenti alla statuizione dell'assegno a favore del coniuge più debole
(Dott.ssa Mariagabriella Corbi)
La società non può non prendere atto che le famiglie che si separano sono diventate una spesa sociale, e quindi la coppia che decide di separarsi non può non pensare che dovrà riorganizzare la propria vita non solo in funzione delle esigenze dei figli, ma quelle proprie.
Oggi giorno tanti conoscono il calvario giuridico che si affronta ma ….una rinfrescatina per ciò che riguarda l’assegno di mantenimento e/o alimenti cosa e come bisogna fiscalmente comportarsi……non fa mai male!
L’art. 156 c. c. prevede, al primo comma, che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione stessa, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri. L’entità della somministrazione, continua il capoverso della disposizione, è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato.
Relativamente alla valutazione dei redditi dei due coniugi, non possono essere esclusi anche i cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità trasformabile in valutazione economica, quale, ad esempio, il prezzo ricavato da una vendita immobiliare, in funzione dei diversi modi di investimento della somma. Nella globalità occorre tenere in considerazione anche altri elementi che incidono sulla condizione delle parti, quali l’obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale ed il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell’assegno dal godimento della casa coniugale.....
LaPrevidenza.it, 27/05/2009
Documenti: