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Share/Save/Bookmark Atti vessatori, demansionamento e richiesta di risarcimento del danno in attività ospedaliera
(Cassazione, sentenza 2.2.2010 n. 2352)

Con citazione del 20 settembre 1991, dinanzi al tribunale di Massa, il Dr. E.S., medico chirurgo, aiuto anziano di ruolo presso la Divisione di Chirurgia Cardio toracica pediatrica dell'Ospedale civile di (OMISSIS), conveniva il Dr. A.G., suo superiore diretto, e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per atti vessatori continuati, posti in essere da detto Primario del reparto, dal (OMISSIS), che avevano impedito al professionista di svolgere attività clinica e di reparto e lo avevano costretto a ricorrere in sede gerarchica e dinanzi al Tar, con conseguente distruzione dell'immagine professionale e dell'avviamento della clientela. Il Prof. A. si costituiva e contestava il fondamento delle pretese, sostenendo di avere esercitato, quale primario del reparto, il potere di vigilanza, e proponeva a sua volta domanda di risarcimento danni. L'attore decedeva in corso di lite e la causa era proseguita dai suoi eredi ( B.A.M., E.G.L. ed E.S. M.).


2. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 24 luglio 2001 condannava il Prof. A. al risarcimento dei danni patrimoniali per L. 351.288.000 oltre svalutazione e interessi e poneva le spese di lite a carico del soccombente. La decisione era appellata dal Prof. A. che ne chiedeva la riforma sia per l'an che per il quantum debeatur; resistevano le controparti chiedendo il rigetto dell'appello.


3. La Corte di appello di Genova con sentenza del 5 maggio 2004 così decideva: in parziale accoglimento dell'appello riduce ad Euro 3.098,00 il danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi; respinge ogni ulteriore domanda attorea; compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.


4. Contro la decisione hanno proposto ricorso principali gli eredi E., affidato a due motivi; resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Prof. A., che ha prodotto memoria illustrativa.....

LaPrevidenza.it, 13/06/2010

Documenti:
CASS_2352_2010.html


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