Appalti: il committente non ha obblighi se il Durc è irregolare
(Consiglio Stato sez. V, 24 agosto 2010 n. 5936)
Nell'ambito di una gara di appalto bandita dal Comune di Salerno nel 2006 per l'esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un'isola ecologica denominata "Arechi", l'attuale società appellata che aveva già conseguito l'aggiudicazione provvisoria (con un ribasso offerto del 30,390%) veniva poi esclusa dalla gara perché risultata non in regola con la posizione contributiva I.N.P.S. della sede di Napoli in base alla certificazione D.U.R.C. acquisita dall'Amministrazione in data 2 febbraio 2007.
Esclusa anche un'altra concorrente (non in regola con la posizione INAIL),la gara veniva aggiudicata in via provvisoria e poi in via definitiva all'A.T.I. intimata alla quale venivano in via d'urgenza affidati i lavori prima della stipula del relativo contratto.
2.) L'attuale appellata proponeva ricorso al T.A.R. corredandolo poi con motivi aggiunti.
Il T.A.R.,con l'impugnata sentenza, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame così come sollevata dal Comune per l'evidenziata carenza di un qualsiasi interesse all'accoglimento dello stesso, ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che - a fronte di un D.U.R.C. incompleto e come tale equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all'importo dei relativi contributi non pagati - la stazione appaltante non poteva decidere l'esclusione dalla gara appunto perché sulla base di detto documento non era possibile rendersi conto né della gravità dell'infrazione, né della sicura esistenza della stessa.
3.) Il Comune di Salerno ha appellato la sentenza ribadendo che il ricorso di primo grado doveva essere comunque dichiarato inammissibile ed in ogni caso respinto siccome infondato.
4.) Trattenuta la causa in decisione, il Collegio rileva quanto segue....
LaPrevidenza.it, 26/06/2011
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