Riforma della previdenza complementare: le prestazioni erogate
(Approfondimento del Dott. Gabriele Turelli e del rag. David Lotti)
Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono di tipo diverso a seconda della causa che determina la maturazione dei relativi requisiti. In particolare:
a) in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria, le forme pensionistiche complementari possono erogare: unicamente la pensione complementare (rendita) oppure una prestazione “mista” costituita da una quota di pensione complementare nonché da una quota di capitale;
b) prima del pensionamento e sotto determinate condizioni, le forme pensionistiche complementari possono erogare: anticipazioni per spese sanitarie; anticipazioni per acquisto prima casa; anticipazioni per ulteriori esigenze degli aderenti;
c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono erogare: riscatto parziale; riscatto totale.
Quando matura il diritto alla pensione complementare?
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:
a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare, mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l’aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la pensione complementare.
Dott. Gabriele Turelli - Rag. David Lotti)
LaPrevidenza.it, 28/04/2007
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