Cessione del Tfr: chiarimenti Inpdap
(Inpdap, Nota operativa 8.4.2009 n. 17)
Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la cedibilità del TFS e del TFR per effetto di contratti di finanziamento stipulati da iscritti con società finanziarie, contro la cessione di quote dello stipendio. Tali contratti prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del debito, la cessione si estenda al credito del dipendente per trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Al riguardo si rammenta, innanzi tutto, che rimangono ferme le norme in materia di incedibilità del trattamento di fine servizio (IPS o BU), secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel testo vigente. In materia di trattamento di fine rapporto, viceversa, il comma 2, dell’art. 52 della legge citata, aggiunto dall’art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e modificato dal comma 346 dell’art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266, ne ammette la cessione per intero, senza l’applicazione del limite del quinto. Tuttavia, quanto ai limiti soggettivi della cedibilità del TFR, l’Avvocatura interna, cui è stato richiesto un parere, ha ritenuto che la disciplina recata dall’art. 52 citato sia limitata ai soli dipendenti pubblici non statali, stante l’assenza di una specifica previsione di legge riguardante i dipendenti dello Stato, ed il chiaro riferimento alla sua applicabilità alla platea dei lavoratori di cui all’art. 51 dello stesso D.P.R., intitolato “ Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti”....
LaPrevidenza.it, 15/04/2009
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