Utilizzazione delle graduatorie di concorsi pubblici
(Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 15 ottobre 2009 n. 6332 - Avv. Dario Immordino)
In assenza di specifiche disposizioni normative che prevedano a carico dell’Amministrazione l’obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria di un concorso, la copertura dei posti resisi vacanti attraverso la nomina degli idonei rientra nella discrezionalità dell’Ente.
In altri termini l’Amministrazione, nell’ambito delle valutazioni di competenza in ordine alle forme e modalità migliori di realizzazione dell’interesse al buon andamento dei pubblici uffici, ha la facoltà , e non l’obbligo, di nominare gli idonei al concorso nei posti vacanti.
Sicchè tale nomina non costituisce oggetto di una pretesa azionabile nei confronti della p.a., e l’eventuale ricorso ad altre modalità di copertura dei posti vacanti non genera alcuna lesione di posizioni giuridiche tutelate dall’ordinamento.
Questo è quanto stabilito, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6332/2009.
In merito il Supremo consesso amministrativo richiama l’evoluzione della disciplina normativa in materia, strutturata in modo da consentire all’amministrazione la possibilità di conferire agli idonei non vincitori posti resisi liberi dopo la formazione della graduatoria
Così disponeva già il testo unico degli impiegati civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Successivamente, entrato in vigore nei vari settori del pubblico impiego il sistema dei contratti collettivi resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, è stata spesso prevista la ultrattività delle graduatorie, ossia è stato stabilito che le graduatorie rimanessero valide per un certo periodo di tempo (attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n.165/2001, aggiunto dalla L. n.244/2007) , in modo tale che l’amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendessero liberi e che essa intendesse, appunto, coprire.
In sostanza il leit motiv dei diversi interventi normativi nella suddetta materia è individuabile nella volontà del legislatore di fornire all’amministrazione un’opzione in più per garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione pubblica, senza che sussista alcun obbligo di ricorrere a detta procedura.
LaPrevidenza.it, 26/11/2009
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