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Share/Save/Bookmark Uso indebito dell’autovettura di servizio per fini esclusivamente privati
(Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, Sentenza 3 agosto 2009 n. 497 - Avv. Dario Immordino)

L’uso, da parte di un alto dirigente,  di autovetture dello Stato per fini non istituzionali rientra tra i comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio, suscettibili di incidere sui rapporti tra P.A. e cittadini, ingenerando in questi la convinzione che la P.A. non sia conformata ai principi fissati dalla Costituzione, ma sia strutturata attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri.


Si tratta di un genere di pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante.


Sulla base di queste argomentazioni la Corte dei conti, Sezione Toscana, con la sentenza n. 947/2009, ha condannato un dirigente dell’amministrazione pubblica al risarcimento del danno da lesione dell’immagine alla stessa arrecato.


In considerazione della natura di tale tipologia di pregiudizio, secondo il consolidato indirizzo ermeneutica della giurisprudenza, ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa va saggiata nei singoli casi. Ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum del danno all’immagine assumono rilievo elementi quali l’attività dell’ente, organo, ufficio dell’autore del danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell’opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente. Il risarcimento del danno all’immagine, va pertanto determinato in via equitativa sotto il profilo del danno emergente - costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione  dei cittadini - ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale)


Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha evidenziato che, in considerazione della rilevanza ed autorità della veste pubblica ricoperta dal soggetto (Prefetto della Repubblica), la condotta ha comportato effettive ripercussioni negative per via della diffusone della notizia dell'evento nell’ambito (quanto meno) della collettività locale amministrata.


Valutate le specifiche circostanze del caso i giudici contabili hanno escluso ogni possibile compensazione del danno con le utilità che l’attività illecita del convenuto avrebbe reso all’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della L. n. 20/1994 (viaggi finalizzati ad interventi sul territorio di protezione civile, di emergenza rifiuti, di emergenza idrica, di recupero ambientale e turistico); sull’assunto che il concetto di compensazione introdotto dalla norma in esame postula identità di causa tra comportamento (sia pure illecito) e vantaggi conseguiti; circostanza non rinvenibile nel caso di specie, dal momento che le presunte utilità derivati all’amministrazione dall’attività del dirigente rientravano nell’assolvimento degli specifici doveri connessi alla funzione svolta dal convenuto.


Avv. Dario Immordino


 

LaPrevidenza.it, 19/11/2009

Documenti:
CCONTI_497_2009.html






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Titolo:
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