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Share/Save/Bookmark Tv creata da amministrazione comunale che opera nei coni d'ombra e senza autorizzazione: del danno erariale ne rispondono gli amministratori
(Corte dei conti Toscana, sentenza 14.9.2009 n. 520)

Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio di responsabilità e depositato il 23 settembre 2008 il Procuratore Regionale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i sigg.ri Renzo m. (sindaco), Silvano c., Giorgio m., Riccardo Marchi, Vittorio z., Giorgio g., Franco c., tutti componenti della Giunta municipale del Comune di Peccioli e Adriana v., a titolo di segretario comunale e di responsabile del Servizio finanziario e del Servizio Affari Generali del suddetto Comune in quanto ritenuti responsabili di un danno all’Erario derivanti dalle seguenti poste di danno: a)  € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) per “fornitura e installazione di apparecchiature e per la trasmissione di due teletrasmissioni, in assenza di qualsiasi autorizzazione del competente Ministero delle Comunicazioni”; b)  € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) relativa “al corso di alfabetizzazione in riprese video” a fronte della richiesta (poi accolta) di mera ripetizione del segnale di altra emittente televisiva; c) € 732,64 relativa al rimborso all’ispettorato territoriale Toscana delle spese sostenute per la disattivazione dell’apparecchiatura provvisoriamente installata ed attivata senza autorizzazione.


Deduceva la Procura contabile di aver appreso da notizie di stampa (alla fine del settembre 2003) dell’esistenza di un’emittente televisiva denominata xxxx creata dal Comune di Peccioli, nei cui confronti l’ Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, dopo aver segnalato la circostanza agli organi centrali ed aver ricevuto da questi istruzioni, aveva emesso un’ordinanza di disattivazione in quanto l’apparato trasmittente operava senza le prescritte autorizzazioni....

LaPrevidenza.it, 22/03/2010

Documenti:
cconti_toscana_520_2009.html


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