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Share/Save/Bookmark Trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato: i paletti della Corte costituzionale
(Corte costituzionale, sentenza n. 179/2010 - Dario Immordino)

E’ illegittima la disciplina attraverso la quale il legislatore consenta l’indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato, senza richiedere specifici accertamenti atti a constatare che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissare alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevedere alcuna forma di selezione.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 179/2010 con la quale è tornata a pronunciarsi sull’ineludibilità del rispetto delle garanzie poste a salvaguardia dei principi di “buona amministrazione” nell’ambito delle procedure di costituzione o di modifica dei rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) con le pubbliche amministrazioni.
L’assunto di fondo è quello per cui ogni forma di costituzione o variazione del rapporto con la p.a. deve essere giustificata da adeguata valutazione in merito alla strumentalità e proporzionalità degli interventi rispetto all’interesse pubblico, e realizzata attraverso procedure selettive in grado di garantire la rispondenza ai requisiti di capacità che costituiscono presupposto imprescindibile per la costituzione di ogni forma di rapporto di lavoro alle dipendenze della amministrazione pubblica.
Ciò perchè la qualità dell’attività della Pubblica Amministrazione e la realizzazione degli obiettivi dell’agire amministrativo sono strettamente connesse all’apporto degli impiegati pubblici, motivo per cui l’efficienza e la correttezza dell’agire dell’amministrazione non potrebbero essere assicurati in assenza di un’adeguata selezione per coloro che sono chiamati ad operare, in qualità di organi per conto degli enti pubblici.
Ma oltre a ciò le procedure di stabilizzazione o di modifica del rapporto di lavoro o collaborazione con la p.a devono rispondere alle fondamentali esigenze efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità proporzionalità , opportunità, ecc.


L’accertamento di simili presupposti si impone a maggior ragione in ipotesi  di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese, aventi natura autonoma nel primo caso  e  subordinata nel caso dei contratti di lavoro a termine.
sulla base di queste argomentazioni la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 che anche ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato, autorizza la Giunta regionale alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato, senza richiedere alcun accertamento in merito alla sussistenza di specifiche esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissare alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevedere alcuna forma di selezione.
Con la stessa pronuncia la Corte ha invece dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 che autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione «nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio».
Ciò in quanto la disciplina censurata non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, ma fa rinvio, in proposito, alla «normativa statale di principio». sicché i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007.


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 15/06/2010

Documenti:
CCOST_179_2010.html


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