Trasferimento di dipendente pubblico per incompatibilità ambientale
(T.A.R. Toscana - Firenze - Sentenza 20 ottobre 2009 , n. 1549 - Avv. Dario Immordino)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è in genere caratterizzato da ampia discrezionalità in quanto in definitiva attiene all'organizzazione stessa della p.a. e alla necessità di assicurare la regolarità e continuità dell'azione amministrativa.
Ciò perché si tratta di una modalità di realizzazione del fondamentale interesse al buon andamento degli uffici pubblici di cui all’art. 97 Cost.,la cui esperibilità presuppone una valutazione da parte dell’Ente di tutte le circostanze che inducono all’adozione di tale scelta.
Sulla scorta di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza del 20 ottobre 2009 n. 1549, ha ribadito che il trasferimento per incompatibilità, non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha, quindi, natura disciplinare, motivo per cui non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali che , nella valutazione dell’amministrazione, si rivelino idonei a pregiudicare corretto e sereno funzionamento dell'ufficio ledendone il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine.
La natura ampiamente discrezionale di una tale valutazione non esclude tuttavia l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 (comunicazione di avvio del procedimento), che resta invece, necessaria quale ineliminabile forma di garanzia procedimentale delle posizioni giuridiche facenti capo al destinatario del provvedimento.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 02/12/2009
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