Svolgimento di mansioni superiori e diritto alle differenze retributive
(Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili- sentenza 3 novembre 2009 n. 23201 - Dario Immordino)
L'art. 97, primo comma, Cost., autorizza norme di organizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi, consentano l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del trattamento economico.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori per vacanza del posto corrispondente posta in essere in assenza dei requisiti prescritti o protratta al di fuori dei limiti consentiti, il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato di cui all’art. 36 Cost. deve trovare integrale soddisfazione anche nel pubblico impiego privatizzato, a condizione che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
Sulla base di questa interpretazione del contesto normativo di riferimento, fornita dalla Corte costituzionale nelle pronunce relative alla materia in oggetto, la Corte di cassazione, Sez. Unite civili – con la sentenza 3 novembre 2009 n. 23201, ha stabilito che, anche nell’ambito del cd pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente cui siano state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
In sostanza l'adibizione temporanea a mansioni superiori per esigenze di servizio non da diritto a variazioni del trattamento economico (cioè rientra nei doveri d'ufficio del sanitario) solo entro il limite temporale massimo ivi indicato, onde il suo prolungamento oltre tale limite produce al datore di lavoro un arricchimento ingiustificato, che alla stregua dell'art. 36 della Costituzione, direttamente applicabile, determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato.
Né in merito vale obiettare che l'illeicità che - ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ.- deriverebbe dal ricorso all’istituto dell’affidamento di mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti priverebbe le prestazioni rese della tutela collegata al rapporto di lavoro.
Ciò perché il fondamento della negazione di una fondamentale forma di salvaguardia delle prerogative del lavoratore (cfr. Cass., sez. un., n. 1609 del 1976), ma può derivare esclusivamente da ipotesi di illiceità in senso forte (illiceità della causa) previste dall'art. 1343 cod. civ.,
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 08/12/2009
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