Sanzionabilità del militare per uso occasionale di sostanza stupefacente. Principio di proporzione fra addebito e sanzione
(Consiglio di Stato, 18.2.2010 n. 939 - Dario Immordino)
Un episodio occasionale di assunzione di sostanza stupefacente da parte di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, non fondato su elementi di prova certi ed univoci e non avente ripercussioni dirette o indirette sul servizio, non integra quel livello minimo di disvalore che deve comunque connotare la sanzione dell’espulsione.
E’ vero che in considerazione delle peculiarità che connotano l'ordinamento militare, in particolare per ciò che concerne i vincoli derivanti dal giuramento e dalla posizione di stato, la configurazione quale illecito amministrativo della fattispecie relativa alla assunzione di sostanze stupefacenti e il netto contrasto con le finalità del Corpo rivelano un’evidente violazione del giuramento prestato e si configurano quale fonte altresì di disdoro e nocumento all'immagine del Corpo stesso.
Ma ciò non significa automaticamente che la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo.
Ciò perché la proporzione fra addebito e sanzione, principio espressivo di civiltà giuridica (cfr. IV. Sez., n. 2189 del 10 maggio 2007), impone di calibrare la sanzione in misura variabile per le condotte che non realizzano "in pieno" la violazione del giuramento.
In questo ordine di idee infatti la sproporzione della sanzione comporta la violazione dell’equilibrio tra antigiuridicità del comportamento e reazione dell’ordinamento, di cui costituiscono espressione i principi di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa.
Alla luce di queste argomentazioni la destitutozione dal servizio, per la estrema incidenza sulla vita dei soggetti interessati, richiede, da un lato, un pieno autonomo accertamento dei fatti e delle connesse responsabilità che non lasci residuare profili di dubbio sulla configurazione degli stessi; dall'altro, che venga operata un'attenta distinzione delle ipotesi di illecito che, in funzione della tendenziale graduazione della sanzione, consenta di sottrarre all'intervento punitivo massimo quei "casi limite" nei quali la violazione del giuramento - per i caratteri dell'illecito stesso (id est, vicenda isolata nella vita del militare, con assenza di tracce organiche o ripercussioni sul servizio; partecipazione non attiva; e simili) - si collochi al di sotto di una determinata soglia di disvalore.
In considerazione di ciò, con specifico riferimento all’assunzione di sostanze stupefacenti non possono invero ragionevolmente porsi sullo stesso piano, il consumo occasionale o un singolo episodio di assunzione, e le ipotesi di spaccio, magari in forma organizzata e sistematica.
Entrambe le condotte realizzano un vulnus al giuramento prestato, ma nelle due ipotesi è ontologicamente diversa l'incidenza della violazione su quei doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere.
Sicchè punire con la massima sanzione (id est, quella espulsiva) entrambe le condotte come se il vulnus fosse di identico livello in entrambi i casi, si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità.
LaPrevidenza.it, 01/03/2010
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