Ricorso all'arbitro Pubblico Impiego anche dopo i 20 gg. previsti dall'art.6 del CCNQ 23/1/2001;Non eccepibile la tardivita' della P.A. dopo l'accettazione
(Cassazione civile, Sez.lavoro sent. 26.02. 2008 n°5045 - Maurizio Danza)
Di particolare interesse la decisione della Suprema Corte nel pubblico impiego , che è intervenuta in merito alla problematica dei termini per il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNQ 23 gennaio 2001, avverso le sanzioni disciplinari, attribuite all’Arbitro del pubblico impiego in alternativa alla giurisdizione del Giudice del Lavoro su scelta del dipendente. Nel caso di specie un dipendente del Ministero della Giustizia, aveva impugnato oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 56 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. dinanzi all'arbitro unico, ai sensi del CCNQ di conciliazione e arbitrato ,la sanzione disciplinare della sospensione di giorni cinque dal lavoro e dallo stipendio, irrogatagli dall'Amministrazione il quale aveva ritenuto l'impugnazione inammissibile, per la tardività del ricorso proposto . Il successivo ricorso del dipendente al Tribunale di Bologna avverso il lodo veniva rigettato sulla base della tardività dell'impugnazione evincibile dalla notifica del provvedimento di applicazione della sanzione, che ad avviso del Tribunale,poteva e doveva essere rilevata dall'arbitro, essendo stata eccepita dalla controparte. La Corte in accoglimento del ricorso e con rinvio della causa al giudice di merito , ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna per aver omesso di considerare che l'eccezione di tardività, formulata dall'amministrazione dopo oltre quattro mesi dall'inizio del procedimento arbitrale, non poteva esser ritenuta proponibile dopo che entrambe le parti avevano accettato la procedura,con rinunzia da parte dell'amministrazione, per comportamento concludente, a far valere l'inosservanza del termine in questione.La Corte nella pronuncia sottolineando che” una richiesta di impugnazione, dinanzi all'arbitro unico, in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l'amministrazione”, tuttavia ritiene che, “pur non avendone l'obbligo può aderirvi, esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall'art. 5 del d.lgs 165/2001”. Quindi, se a fronte di siffatta richiesta l'amministrazione accetta che venga avviato e si concluda il procedimento di nomina dell'arbitro a norma dell'art. 3 del menzionato contratto quadro “essa non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto da parte del lavoratore del menzionato termine di 20 giorni perché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato”.
(Avvocato Maurizio Danza)
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LaPrevidenza.it, 12/05/2008
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