Ricalcolo della I.I.S. e controversa problematica in incidente di esecuzione. Il potere del Commissario ad acta
(Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 24 giugno 2010, n. 125/ ord. - est. Raeli)
... Omissis . . che a seguito di un'attività di confronto tra il Commissario ad acta e l'Inpdap – Direzione Provinciale di Foggia circa la quantificazione degli importi dovuti da questa in esecuzione della sentenza n. 372/07 il primo, condividendo i conteggi effettuati dall'Istituto di previdenza e comunicati con Nota n. 5591 del 30/03/2010, ha, con atto del 19/04/2010, invitato la stesso Istituto a corrispondere al Sig. S.P. con la rata di maggio 2010 la somma ammontante ad € 37.597,18 lordi a titolo di arretrati, interessi e rivalutazione, nonché ad emettere formale provvedimento di riliquidazione della pensione annua lorda giusta citata Sentenza di merito e per un importo annuo lordo di € 30.298,32; rilevando, infine, che le spese e competenze dei due giudizi (di merito e di ottemperanza) sono, contrariamente a quanto asserito dall'Istituto, da corrispondersi direttamente al Sig. S.P. e non ai difensori, siccome disposto dal Giudice, per cui il pagamento di esse va effettuato senza possibilità di pretendere le fatture originali;
- che, pur in presenza di attività commissariale, l'Inpdap – Direzione provinciale di Foggia ha inviato direttamente al Sig. S. “ Note “ di riliquidazione della pensione, assegnando a questi termine perentorio di giorni 30 per la proposizione di ricorso amministrativo, peraltro non partecipandone il Commissario ad acta;
- che l'Istituto di previdenza, con Nota n. 9073 del 30/04/2010, ha comunicato al Commissario ad acta che avrebbe corrisposto a titolo di arretrati, interessi e rivalutazione non più la somma lorda, come precedentemente da esso stesso dichiarato e come ingiunto dal Commissario medesimo, di € 37.597,18 lordi, bensì l'importo netto di € 19.733,30 (inferiore a quanto risulterebbe considerando il predetto importo lordo), adducendo a motivazione un precedente errore, consistente nell'aver indebitamente proceduto all'aggiornamento dell' I.I.S., che in realtà deve considerarsi bloccata ad € 542,64 dall'01/01/2004, a mente del disposto di cui all'art. 59 comma 13 della Legge n. 449/97, per evidente mero errore materiale indicando l'anno come il 1977 , e insistendo, infine, nel subordinare il pagamento delle spese e competenze dei giudizi alla produzione da parte dei difensori delle fatture in originale;
LaPrevidenza.it, 21/07/2010
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