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Share/Save/Bookmark Responsabilità medico-chirurgica d’equipe, opera sempre il principio di affidamento?
(Cassazione Penale,  Sez. IV, Sentenza 17 novembre 2009, n. 43958 - Valter Marchetti)

Fatto.


A carico di un medico  del reparto di pronto soccorso veniva formulata l’imputazione di avere dimesso un paziente ( ricoverato  a seguito di caduta da una pianta),  prima di completare gli accertamenti strumentali diretti ad escludere fratture del tratto cervicale del paziente, con lesione del midollo spinale e che tale ritardo nella diagnosi aveva  provocato a sua volta  un ritardo  nell’intervento chirurgico con la conseguente alterazione della meccanica respiratoria e crisi di insufficienza respiratoria correlata ad un interessamento dei muscoli respiratori che insieme al grave quadro di bronco pneumopatia cronica ostruttiva e di corona sclerosi da cui il soggetto  era affetto, aveva provocato la morte del medesimo.


Profili di colpa individuati dal Giudice di primo grado e confermati in Appello:


- mancata adozione di presidi atti alla stabilizzazione della colonna vertebrale del paziente;


- esclusione profili di colpa in ordine alla omessa richiesta al radiologo di ulteriori ed approfonditi accertamenti e l’omesso trasferimento del paziente ad altro nosocomio al fine di effettuare le indagini cliniche non eseguite dal radiologo dell’ospedale per le particolari condizioni soggettive del paziente che avevano impedito di eseguire talune proiezioni.


Osservano i Giudici di merito  “ proprio l’impossibilità degli accertamenti in distretti rilevanti della colonna dorsale e cervicale, oltre alla alta possibilità di frattura, avrebbero dovuto indurre il sanitario, a prescindere dalla temporanea dimissione o meno del XXX, di adottare, in ogni caso, tutte quelle precauzioni ( il collare rigido e le prescrizioni inerenti il decubito) atte ad impedire che potessero avere inizio fenomeni di scivolamento dei metanieri, con conseguente compromissione midollare”.


La difesa del ricorrente


Secondo la linea difensiva del  ricorrente,  questo ultimo nella sua qualità di medico del pronto soccorso, una volta disposti gli accertamenti radiografici nei confronti del paziente ed acquisito il referto stilato dal primario del reparto di radiologia - che aveva escluso lesioni traumatiche - aveva correttamente adempiuto all’espletato delle mansioni di rispettiva competenza e non aveva provveduto all’adozione dei presidi atti alla stabilizzazione della colonna vertebrale del paziente, facendo affidamento sulla professionalità del medico radiologo....


Valter Marchetti, Avvocato del Foro di Savona

LaPrevidenza.it, 11/12/2009

Documenti:
Cassazione Penale 17 novembre 2009.htm


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