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Share/Save/Bookmark Recupero di somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti
(T.A.R. Basilicata - Potenza - Sentenza  21 dicembre 2009 , n. 894 - Dario Immordino)

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione dispone il recupero di somme indebitamente corrisposte al proprio dipendente ha natura vincolata, motivo per cui va escluso che il relativo atto possa essere afflitto da vizi sintomatici di eccesso di potere, quali l'illogicità manifesta. Ciò perché il recupero di indebito appartiene alla categoria degli atti dovuti, aventi natura vincolata, che non lasciano residuare in capo all'autorità emanante alcun potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla necessità di procedere o meno al recupero delle somme erroneamente erogate. Si tratta in sostanza di un atto dovuto, esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo ex articolo 2033 Codice civile.


Sicchè ai fini della confutazione della pretesa creditoria dell’Amministrazione e dell’invalidazione dell’atto  il ricorrente deve specificare con esattezza i fatti e le ragioni giuridiche ostativi all’insorgere  del  credito, ovvero dimostrare l’errata quantificazione dello stesso da parte dell’ Amministrazione.


Dalla doverosità dell'atto di recupero di somme consegue la non qualificabilità dello stesso quale provvedimento discrezionale di autotutela. Ciò perché i principi in materia di autotutela elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (e ora cristallizzati nell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15) ,in caso di ritiro dell'atto con efficacia retroattiva impongono all'amministrazione una nuova valutazione dell'interesse pubblico, che deve essere necessariamente ponderato e motivato, in relazione all'interesse del privato sacrificato e al legittimo affidamento ingenerato nei suoi confronti, avuto pure riguardo al tempo trascorso rispetto all'adozione dell'atto originario.


Mentre nell'ipotesi di recupero di indebito, stante l’assenza in capo all'autorità emanante di alcun potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla necessità di procedere o meno al recupero delle somme erroneamente erogate, mancano i presupposti  per la nuova valutazione dell'interesse pubblico che costituisce condizione imprescindibile per l’esercizio dell’autotutela. La discrezionalità che permea l'atto di autotutela è infatti estranea all'atto, non rinunziabile, con cui l'amministrazione provvede al recupero di somme erroneamente erogate al proprio dipendente, una volta riscontrato il presupposto normativo dell'indebita erogazione.


 Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 13/02/2010

Documenti:
Tar_Basilicata_894_2009.html


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