Rapporto tra l'accesso agli atti e la privacy nella evoluzione legislativa e giurisprudenziale recente
(Avvocato Maurizio Danza - Arbitro regionale per il pubblico impiego del Lazio)
La normativa in materia di accesso fin dalle origini fu interpretata nel senso della prevalenza del diritto di accesso, esercitato per la necessità di difendere un interesse giuridico, sull'opposto interesse alla riservatezza, peraltro nei limiti della semplice visione dell'atto senza estrazione di copia dando inizio con la nota sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. 4.2.1997, n. 5. a quel filone giurisprudenziale noto come teoria modale dell’accesso. Questa prevalenza ha sempre evidentemente posto le sue fondamenta sul fine primario della Legge n. 241/1990 e più in generale della normativa sull'accesso,che consiste indubbiamente nell’assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa favorendone lo svolgimento imparziale,e ponendosi il diritto d’accesso tra quelli di rilievo costituzionale a differenza di quello alla riservatezza su cui la dottrina appare ancora oscillante .E’ anche vero però che non ogni istanza di accesso può trovare accoglimento nel nostro ordinamento, atteso che il diritto del cittadino all'informazione si deve connotare necessariamente come interesse personale e concreto, serio e non emulativo né riducibile a mera curiosità. Valutazioni diverse in tema però di accesso a dati cd. "sensibili", che sono oggetto di una disciplina particolarmente pregnante sotto il profilo della salvaguardia della privacy del titolare.
LaPrevidenza.it, 04/05/2009
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