Pubblico impiego : La giurisdizione in tema di scorrimento delle graduatorie e annullamento di nuove procedure concorsuali alla luce della sentenza del TAR Lombardia 15 settembre 2008 n°4073
(di Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio)
Il tema è di particolare interesse nel panorama giurisprudenziale riguardando, sia le procedure concorsuali interne ai comparti del pubblico impiego che quelle aperte ai candidati esterni .Numerosi gli interventi sia dei T.A.R. che della Cassazione sulla problematica . Degna di merito a tal proposito la recente sentenza del T.A.R. Lombardia 15 settembre 2008 n°4073 che di fatto pone in essere una interessante ricostruzione della evoluzione giurisprudenziale in materia. In primo luogo va fatto rilevare come secondo la giurisprudenza, occorra distinguere “l'ipotesi in cui la parte si limiti ad evocare la propria pretesa ad essere assunto dalla pubblica amministrazione attraverso lo "scorrimento" della graduatoria ancora valida ed efficace, da quella in cui l'interessato, nel perseguire il medesimo bene della vita, intenda ottenere la caducazione della nuova procedura concorsuale indetta dalla pubblica amministrazione in luogo dello "scorrimento". Con riferimento alla prima fattispecie di controversie, un indirizzo del Giudice Amministrativo ritiene sussistente la propria giurisdizione sui ricorsi avverso il "silenzio rifiuto" serbato sull'istanza volta ad ottenere una statuizione espressa e motivata sullo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora efficace. Sostengono i Giudici che tale vertenza atterrebbe non già al momento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, bensì a quello, logicamente e giuridicamente presupposto, dell'esistenza, o meno, dell'obbligo dell'ente pubblico stesso a provvedere a tal scorrimento, ossia ad esercitare la potestà discrezionale, di natura organizzatoria, di attingere alla graduatoria per coprire i posti vacanti e disponibili in organico [1]; inoltre i medesimi affermano che non potendo sussistere in capo agli idonei di un concorso una posizione di diritto soggettivo e non rientrando essa nell'ambito degli atti di gestione, bensì nella funzione propria ed esclusiva di organizzazione degli uffici, sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il rapporto sottostante e la pretesa risarcitoria azionata muovono proprio dall'interesse legittimo del ricorrente al corretto esercizio del potere della p.a. di procedere allo scorrimento della graduatoria [2] Tale ricostruzione non è però condivisa da una recente sentenza del TAR Lombardia .....
LaPrevidenza.it, 06/11/2008
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