Pubblico impiego e danno all’immagine della Amministrazione
(Dott.ssa Nadia Laface)
Prima di passare ad esaminare l’importante sentenza della Corte dei Conti, si fa un breve cenno a quella particolare tipologia di danno all’aerarium costituito dal danno all’immagine della P.A. Tradizionalmente, il diritto all’immagine dell’ente pubblico viene inteso come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della identità di persona giuridica pubblica, alla tutela della “estimazione sociale”, “reputazione”, “prestigio” dell’ente pubblico, giuridicamente tutelato in forza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 97 della Costituzione, riferito expressis verbis ai pubblici dipendenti. La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie collocano tale categoria di danno nell’ambito del danno esistenziale; decisiva, in tal senso, si è rivelata la pronuncia della Corte dei Conti, a sezioni riunite, del 23.04.03, la quale ha statuito che il danno all’immagine di un ente pubblico è da ritenersi non già solo un danno risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., bensì un danno patrimoniale in senso ampio, rientrante nella più generale figura del danno esistenziale. Indubbiamente, anche alla luce delle disposizioni costituzionali (non solo l’art. 97 Cost. Che impone l’imparzialità, la legalità ed il buon andamento degli uffici pubblici, ma anche l’art. 54 Cost. Che impone peculiari obblighi di disciplina ed onore ai soggetti che esercitano pubbliche funzioni), appare evidente che l’immagine della Pubblica amministrazione si connota per il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività svolta, per cui le lesioni di tali principi ben possono determinare perdita di immagine. Nondimeno, occorre osservare che titolare di siffatto interesse non è propriamente l’ente collettivo, bensì lo Stato-comunità nel suo complesso (gli amministrati), ed è a favore di esso, e non dello Stato-persona (che semmai è il soggetto passivo dei doveri di legalità, imparzialità e buona andamento), che l’art. 97 Cost. Impone una riserva di legge e specifici doveri all’amministrazione ed ai suoi rappresentanti. Se tale prospettiva viene ritenuta valida, le voci di danno risarcibile possono allora estendersi sino a ricomprendere anche il nocumento che, pur non ricollegabile immediatamente e direttamente alla P.A. Come ente pubblico sia, di fatto, pregiudizievole agli interessi collettivi fondamentali, riconosciuti meritevoli di tutela giuridica. Peraltro, già una innovativa giurisprudenza ha ricostruito il danno erariale come danno alla collettività, ponendo le basi per allargare le voci di pregiudizio risarcibile fino a ricomprendervi i danni all’ambiente, al paesaggio, alla salute; si è già riconosciuta, in tal modo, la possibilità di attribuire una vera e propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante ai portatori di interessi collettivi, ampliando le maglie del risarcimento alle ipotesi di lesione agli interessi della collettività...
LaPrevidenza.it, 18/04/2011
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