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Share/Save/Bookmark Pubblico impiego contrattualizzato - Personale EE.LL. trasferito al comparto scuola con qualifica ATA- Questione di legittimita' costituzionale
(Cassazione Civile, ordinanza 4.9.2008 n°22260 - Avv. Maurizio Danza)

Con la Ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008 la Corte di Cassazione., intervenendo sulla nota  questione circa la anzianità di servizio e trattamento retributivo del personale A.T.A., già dipendente di ente locale, transitato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio di costituzionalità dell’art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 117, comma 1, della Costituzione e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (si veda in particolar modo la sentenza 29 luglio 2004 Scordino c. Governo italiano). La controversia ha avuto origine dal ricorso proposto al Tribunale di Venezia che,riconosceva integralmente l’anzianità di servizio maturata dal dipendente al tempo di trasferimento del rapporto di lavoro,condannando l’amministrazione statale al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio 2000,oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Venezia adito,con la sentenza di cui si è chiesta la Cassazione dalla amministrazione,pronunciata all’esito del procedimento previsto dall’art 64 del D.lgs 30 marzo n°165/01,ha accertato”l’invalidità, e la conseguente inefficacia,per contrasto con quanto stabilito dal combinato disposto dell’art 8,c.2 e 3 della L.124/99,della disposizione contenuta nell’art 3 comma 1 dell’accordo ARAN-O.O.S.S. e Confederazioni sindacali del 20 luglio 2000 recepito nel D.M. 5 aprile 2001”.


(Maurizio Danza - Arbitro Pubblico Impiego-Lazio)

LaPrevidenza.it, 05/10/2008



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