Pubblico dipendente: maternità a stipendio pieno anche se il bambino ha superato i tre anni di vita
(Cassazione civile, sottosezione L, sentenza Sentenza 7 marzo 2012, n. 3606)
La Corte d'appello di Palermo rigettava la domanda proposta da M.M. avverso il Ministero della Giustizia, di cui era dipendente, nonchè contro il Ministero delle Finanze per ottenere la intera retribuzione per i 30 giorni di congedo parentale per il figlio minore di età compresa tra i tre e gli otto anni. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre, mentre i Ministeri resistono con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, lett. a) conferisce il diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di età del bambino. Quanto al trattamento economico, il successivo art. 34 dispone che per detto periodo spetta, fino al terzo anno di vita del figlio, il 30% della retribuzione, mentre dal terzo all'ottavo anno (in cui pure il congedo è consentito) l'indennità del 30% della retribuzione è dovuto solo se l'interessato sia titolare di reddito inferiore ad una certa soglia. La ricorrente invoca invero il dettato del contratto collettivo del comparto Ministeri, che reca un trattamento più favorevole, rispetto a quello legale, sopra illustrato, e ciè è consentito dal medesimo D.Lgs. n. 151, art. 1, comma 2 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi. Viene dunque in applicazione, il che è pacifico tra le parti, l'art. 10 del CCNL di comparto 1998/2001 code contrattuali:
secondo la ricorrente la lettera c) di tale disposizione le conferirebbe il diritto, per i primi trenta giorni di congedo, alla retribuzione piena, anche nel caso che interessa, in cui il bambino aveva un'età compresa tra i tre e gli otto anni. Secondo l'Amministrazione invece, la suddetta art. 10, lett. c conferirebbe il diritto alla retribuzione piena per detti trenta giorni solo entro i tre anni del bambino. La tesi della ricorrente è fondata: L'art. 10, comma c) del citato CCNL dispone: "Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile....." Il contratto conferisce quindi il diritto, alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al "periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1", il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni.
Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 4 ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che procederà alla quantificazione e regolerà le spese del presente processo...
LaPrevidenza.it, 17/08/2012