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Share/Save/Bookmark Pubblici dipendenti: una direttiva sollecita l'adozione di provvedimenti disciplinari
( Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione n. 8 del 6 dicembre 2007 - Gesuele Bellini )

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais, con la direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007, recante principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni e responsabilit�' disciplinare, ha fornito opportune indicazioni a queste ultime affinch� siano garantite sia le prescrizioni contrattuali, ma soprattutto i valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento, nel richiamare il decreto del Ministro della Funzione pubblica del 28 novembre 2000, con cui � stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la successiva circolare adottata dallo stesso Ministro del 12 luglio 2001, n.2198, inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sottolinea il rilievo giuridico, oltrech� etico, delle prescrizioni contenute nello stesso, in base alle quali possono essere comminate le sanzioni disciplinari.

La direttiva evidenzia che in caso di inosservanza di quanto previsto nel Codice di comportamento e dalle disposizioni dei vari CCNL, possano essere irrogate sanzioni disciplinari, con particolarit� nei seguenti casi:

- nel caso di insufficiente rendimento ovvero quando i dipendenti responsabili dei procedimenti violino le prescrizioni sostanziali e/o formali contenute nella legge 241/90, oppure adempiano secondo modalit� inadeguate e/o incomplete (ad esempio: omettendo di indicare tutte le informazioni previste come contenuto necessario della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.8 della legge n.241 del 1990).

- in caso di malattia, quando vi � l�inosservanza delle prescrizioni inerenti la tempestivit� ed adeguatezza della produzione dei documenti sanitari diretti ad attestare la legittimit� dell'assenza, ovvero l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilit�, senza previa comunicazione all'amministrazione;

- quando i soggetti preposti omettono l�attivazione delle procedure sanzionatone, concretizzando un danno all'immagine dell'amministrazione;

La direttiva conclude ricordando che, ai sensi dell�art.60 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l'ispettorato per la funzione pubblica, � tenuto ad espletare un'attivit� di monitoraggio rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare, e, pertanto, invita tutte le amministrazioni interessate ad inviare, entro 5 giorni, le contestazioni mosse al dipendente (sostituendone il nominativo con un codice al fine di tutelarne la riservatezza) con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonch� il successivo esito del procedimento.


(Gesuele Bellini - Responsabile della sezione Pubblico Impiego dell'Osservatorio)

LaPrevidenza.it, 19/12/2007

Documenti:
direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007.html


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