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Share/Save/Bookmark Procedimento di revisione delle sedi farmaceutiche comunali
(Tar Milano, sentenza n. 988/2010 - Dario Immordino)

Ai sensi dell'art. 2 della legge 1968 n. 475 (cd riforma Mariotti)  ogni  comune  deve  avere  una pianta organica delle farmacie nella quale, sulla base dei criteri demografico e topografico,   sono determinati  il numero di esercizi, le singole sedi farmaceutiche e la zona  di  ciascuna  di  esse.
La pianta organica è un atto amministrativo regionale, alla cui formazione partecipano in fase istruttoria e consultiva il Comune, l'organo di gestione delle ASL e l'Ordine dei farmacisti.
Nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica l'amministrazione locale è tenuta semplicemente ad esprimere un parere, che, anche qualora costituisca l’atto di impulso alla procedura, non integra mai un presupposto in senso tecnico della deliberazione di revisione, in quanto assume il mero valore di strumento di conoscenza delle esigenze di un determinato ambito territoriale, che la Regione deve valutare in piena autonomia.


Di conseguenza l'eventuale illegittimità dell'atto diretto a sollecitare l'esercizio del potere regionale di variazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non si trasmette al provvedimento di revisione, perché il primo atto non è legato al secondo da un rapporto di presupposizione giuridicamente rilevante in base alla legge.


Lo ha stabilito la Terza sezione del T.A.R. Milano, con la Sentenza 6 aprile 2010 ,n. 988, rilevando carenza di interesse a censurare l’incompetenza del Consiglio Comunale ad adottare l'atto di impulso - che sarebbe stato di spettanza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 249/1968 - in quanto comunque non incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato”. Osserva peraltro il Giudice amministrativo che nella specie la delibera consiliare è stata successivamente convalidata dalla Giunta comunale:il provvedimento di convalida, correlato al vizio di incompetenza, opera retroattivamente, sicché l’invalidità lamentata da parte ricorrente è venuta meno ab origine, con conseguente carenza di interesse a dedurre il vizio stesso, specie considerando che l’atto di convalida non è stato oggetto di impugnazione.


Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 16/04/2010

Documenti:
cds_988_2010.htm


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