Presupposti per la riserva ai disabili di quota dei posti nei concorsi pubblici
(Consiglio di Stato - Decisione 5 febbraio 2010 , n. 525 - Dario Immordino)
Dal tenore della disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della L. n. 68/1999 (secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione...") deve ritenersi che il legislatore abbia voluto ammettere il riconoscimento della c.d. "quota di riserva" anche in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria (in cio innovando radicalmente il sistema rispetto all'art. 19 della L. n. 482/1968, il quale richiedeva che l'aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria). Tutto ciò, però, a condizione che il medesimo disabile sia in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda.
E’ vero che all'indomani della novella normativa del 1999, si era andato formando un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intervento riformatore in parola avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione. Ma, alla luce di una interpretazione sistematica della disciplina vigente, l'art. 16 comma 2, L. cit. non va inteso nel senso che la riserva di cui all'art. 8, L. n. 68/1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma costituisce invece una disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso.
Tale interpretazione, peraltro, appare l'unica possibile in base al dato testuale di cui all'art. 7 della citata legge, il quale, nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8, comma 2, per poter beneficiare della "riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso", dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti messi a concorso.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 11/02/2010
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