Presupposti e condizioni per il legittimo esercizio dell’autotutela in materia disciplinare
(Consiglio di Stato - Decisione 4 febbraio 2010, n.516 - Dario Immordino)
Pur potendosi ammettere in via astratta l'esercitabilità dei poteri di autotutela nella materia disciplinare, resta comunque fermo, conformemente ai generali principi regolatori della materia, il principio secondo cui l'esercizio di tali poteri sarebbe possibile solo al ricorrere di alcune tassative condizioni, come ad esempio la previa esplicitazione dello specifico interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela, la ponderazione fra i vari interessi nella specie coinvolti, la valutazione dell'elemento tempo nella concreta dinamica degli eventi.
In ogni caso l'esercizio del potere di autotutela nella materia disciplinare non può certamente dal rispetto delle condizioni strumentali alla tutela delle prerogative di difesa dell’incolpato: in tal senso essere fondato sic et simpliciter su una nuova e diversa valutazione operata dall'Amministrazione in relazione agli elementi già in suo possesso.
Ciò perchè in tal modo operando l’amministrazione produrrebbe un evidente vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito, determinando una situazione di perenne provvisorietà ed indeterminatezza delle contestazioni suscettibile di rendere particolarmente difficile la difesa dell’incolpato.
Questa è la ratio della scelta normativa di assoggettare il procedimento disciplinare ad un rigido sistema di decadenze e preclusioni, nel cui ambito il momento della contestazione degli addebiti assolve al preciso compito di cristallizzare l'inadempienza contestata e di porre l'incolpato in condizione di predisporre in modo adeguato le proprie difese, anche in relazione alla tipologia dell'infrazione contestata e della sanzione correlata.
Nella medesima pronuncia il Collegio, con specifico riferimento al regime agli agenti di p.s. , ha precisato che la formulazione dell'art.26 del d.P.R. 737 del 1981, che subordina la riapertura del procedimento disciplinare già concluso al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell'incolpato, ovvero ad una sanzione di minire gravità), esclude la possibilità di riapertura in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in modo sfavorevole per il dipendente.
Tale disposizione, infatti, in quanto ispirata dal principio di favor per l'incolpato, non ammette integrazioni interpretative in malam partem.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 15/02/2010
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