Presupposti di inidoneità per la riconferma a Giudica di Pace
(Tar Lazio Roma, Sentenza 9.8.2010 n. 30485 )
Con sentenza n. 11657 del 25 novembre 2009 questa Sezione, in accoglimento del ricorso n. 1511/2008, disponeva l’annullamento del decreto in data 16 novembre 2007, recante rigetto dell’istanza dall’interessato presentata ai fini della conferma nelle funzioni di Giudice di Pace in Airola. Con ordinanza n. 1050, pronunziata alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2010, la Sezione IV del Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare proposta, avverso l’anzidetta decisione, dall’Amministrazione della Giustizia, confermando, quindi, la provvisoria esecutività della sentenza di che trattasi. A fronte della comunicazione dell’ordinanza cautelare di cui sopra, il Ministero della Giustizia investiva il Consiglio Superiore della Magistratura del seguito di competenza. L’Organo di autogoverno, con nota del 4 maggio 2010, comunicava all’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, “che nell’ambito del procedimento per la conferma dell’incarico di Giudice di Pace per la sede di Airola, per il secondo mandato quadriennale, sono emersi elementi idonei a fondare un giudizio di inidoneità (…) di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario”. Assume parte ricorrente che la sopra riportata comunicazione si ponga in violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza di questa Sezione n. 11657/2009 e, conseguentemente, di confermare l’avv. M. nelle svolte funzioni di Giudice di Pace per un ulteriore quadriennio. Chiede, per l’effetto, che l’adito giudice amministrativo, in accoglimento del presente mezzo di tutela, nomini un Commissario ad acta al fine di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza da ultimo citata, adottando decreto di conferma dell’avv. M. nelle funzioni anzidette....
LaPrevidenza.it, 20/08/2010
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