Onere probatorio in materia di mobbing
(Consiglio di Stato - Decisione 7 aprile 2010 , n. 1991 - Dario Immordino)
Con la sentenza n. 1991 del 7 aprile 2010 i Giudici di Palazzo Spada tornano ad intervenire sulla vexata questio dell’onere probatorio in materia di mobbing. Si tratta di una tematica piuttosto controversa rispetto alla quale la giurisprudenza maggioritaria ritiene che sul lavoratore che lamenti di aver subito comportamenti mobbizzanti e che intenda chiedere in giudizio il risarcimento del danno incomba l’onere di provare le condotte illecite, il danno patrimoniale o esistenziale subito ed infine l’eventuale incidenza negativa sulla sua integrità psico-fisica (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 27/05/2008, n.2515).
In definitiva al lavoratore è fatto carico di provare gli episodi vessatori, la reiterazione degli stessi, il loro carattere pretestuoso, la circostanza che gli stessi appaiano complessivamente finalizzati a danneggiarlo, nonchè il nesso eziologico tra tali condotte e il danno subito in termini di consequenzialità immediata e diretta.
Ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico del reo non assume alcun rilievo l’atomistica considerazione di singole condotte, ma occorre piuttosto fornire prove adeguate della sussistenza di un disegno persecutorio. Di contro al datore è fatto carico di provare che le condotte indicate dal lavoratore non possono essere qualificate come mobbing, che non sono collegate tra di loro, che non sussiste alcun intento persecutorio e che per ciascuna di esse esiste una valida spiegazione.
Con la sentenza del 7 aprile i giudici di Palazzo spada ribadiscono che l’ idoneità offensiva della condotta deve essere dimostrata in relazione alla sistematicità e durata dell'azione nel tempo nonché alle caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa.
Tali comportamenti, tuttavia non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrabile (o non è dimostrato il contrario) che ad essi vi sia una ragionevole spiegazione alternativa. Da ciò deriva che la ricorrenza di una condotta mobbizzante va esclusa ogniqualvolta la valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità - pur se idonea a palesare singulatim elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro - non consenta di individuare secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.
Sotto diverso ma connesso profilo il Collegio rileva che la domanda di risarcimento dei danni discendenti da mobbing non può certamente essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi o presupposti, adottati dall'amministrazione nell'ambito della sua attività gestionale, da cui sarebbe derivata la asserita modifica in peius del rapporto di lavoro.
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 14/04/2010
Documenti: