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Share/Save/Bookmark Non necessita la comunicazione dell'avvio del procedimento nei trasferimenti dei pubblici dipendenti
(TAR, Toscana, Firenze, sezione I, 24 aprile 2007, n. 695 - Bellini Gesuele)

Il trasferimento di un dipendente pubblico, in adempimento ad una sollecita organizzazione dei servizi, non necessita della comunicazione di avvio dell’inizio del procedimento.


Così ha stabilito il TAR Toscana – Firenze, Sezione I, nella sentenza 24 aprile 2007, n. 695.

La vicenda ha riguardato un Ispettore Capo della Polizia di Stato, che con provvedimento del Questore è stato aggregato presso un altro ufficio per un periodo di tempo limitato.

L’interessato ha proposto ricorso sollevando tra i motivi di doglianza la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il Collegio, premettendo che nel settore della pubblica sicurezza esiste un ampio potere di gestione del personale, dovendo l'Amministrazione istituzionalmente provvedere alla tutela di interessi primari per la civile convivenza, osserva che il trasferimento riguardante il ricorrente è da considerarsi legittimo, anche se non è stato dato avviso dell'inizio del relativo procedimento, né è specificamente e dettagliatamente motivato circa le ragioni che ne hanno determinato l'adozione, in quanto “non costituisce trasferimento in senso tecnico, ma integra soltanto una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i trasferimenti in senso stretto” (cfr., Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2003 n. 3038; 30 maggio 2005 n. 2773; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 ottobre 1997 n. 698; TAR Calabria, Catanzaro, n. 696/2001).

Inoltre, fa rilevare il Collegio, che dette movimentazioni di personale nel settore della pubblica sicurezza si impongono al fine di organizzare sollecitamente servizi delicati, assumendo, pertanto, caratteri di urgenza, che escludono gli obblighi procedimentali della legge 241 del 1990.

Tuttavia, continua il TAR, richiamando l'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento è necessario solo quando il destinatario ha la possibilità di collaborare all’attività amministrativa, dando modo all'Amministrazione di acquisire in sede istruttoria una completezza di elementi altrimenti non ottenibile, diversamente tale obbligo assumerebbe un carattere meramente formale contrario ai principi di buona amministrazione.

In ogni caso, secondo il Collegio, il provvedimento impugnato risulta comunque adeguatamente motivato, in quanto fa riferimento ad esigenze di razionalizzazione dell'impiego del personale tenuto conto delle carenze di organico nell’ufficio di destinazione.

(Gesuele Bellini)







LaPrevidenza.it, 18/06/2007

Documenti:
FI_200700695_SE.htm






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