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Share/Save/Bookmark Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri dipendenti dello stesso ramo
(Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356)

Con sentenza del 20 – 27/9/07 la Corte d’Appello di Milano accolse l’appello principale proposto il 23/12/05 dalla società P. s.p.a avverso la sentenza n. 249/05 del Tribunale di Como, che aveva annullato i licenziamenti intimati da quest’ultima in data 26/7/04 ai dipendenti B.M.C. E da U.M., mentre rigettò l’appello incidentale dei lavoratori diretto alla verifica del rispetto dell’obbligo datoriale di repechage, e di conseguenza riformò la sentenza impugnata, rigettando le domande di reintegra dei lavoratori. La Corte milanese addivenne a tale decisione ritenendo che era stata provata la legittimità dei licenziamenti dovuti al motivo oggettivo della soppressione del posto di lavoro dei suddetti dipendenti con redistribuzione delle loro mansioni ad altri lavoratori; inoltre, la Corte rilevò che la B., impiegata presso l’ufficio servizi, aveva solo allegato, senza provarlo, di aver dato la sua disponibilità a svolgere mansioni di linea, mentre per lo U., impiegato di sesto livello, era emerso che nel ramo tecnico, dal medesimo indicato come reparto di suo gradimento per un impiego alternativo, nessuno era stato assunto dalla società....

LaPrevidenza.it, 16/07/2011

Documenti:
cass_11356_2011.html


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