La scrittura contabile non certifica l’avvenuto pagamento di un debito
(Cassazione, sez. civ., sentenza 4.1.2011 n. 105)
Con i due motivi di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. nonché errata interpretazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata, per avere la corte di appello erroneamente ritenuto che i citati artt. 2709 e 2710 c.c. Prevedono che il valore probatorio delle scritture contabili – nel caso, copia del “giornale generale” da cui si evince che la fattura di cui è causa è stata pagata – possa avere efficacia soltanto se vi siano altre prove a sostegno di quanto indicato nelle scritture contabili redatte dall’imprenditore; e per avere affermato che nella fattispecie mancano, comunque, tali elementi (di prova, n.d.e.), mentre la prova dell’avvenuto pagamento è emersa dalle risultanze istruttorie, quali la documentazione esibita nei precedenti gradi di giudizio e le assunte testimonianze, nonché le scritture contabili depositate dall’opposto ( A.N.) da cui si evince che in data 31/7/90 fu accreditato all’opponente (Impresa Z.) un pagamento di L. 12.000.000. “Le censure formulate con i due motivi di ricorso, che, in quanto strettamente connesse si prestano ad essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio. E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell’art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n. 3188/2003, n. 1715/2001, n. 3108/96). Nel caso in esame, il giudice di appello, a fronte della semplice annotazione nelle scritture dell’impresa di Z.V. - nel “giornale generale” (?), a quanto ha precisato il ricorrente – ha ritenuto, in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio, ed in aderenza, quindi, al principio enunciato da questa Corte e sopra richiamato, che il debitore, cioè esso Z., non avesse dimostrato di avere pagato l’importo di cui alla fattura n. (OMISSIS) posta a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da A.N..
LaPrevidenza.it, 17/08/2011
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